Ordinanza n. 145/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 54/2026, resa tra le parti, pubblicata il 28 gennaio 2026 (non notificata), con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalle odierne appellanti nel giudizio, per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo prot. n. 518524 del 17 ottobre 2025 - conosciuto, a seguito di istanza di accesso agli atti, in data 18 dicembre 2025 - con il quale, aggiornando il precedente atto autorizzativo rilasciato in favore di Gruppo controinteressato, ha autorizzato il trasferimento di un punto accesso; ove occorra: - della nota prot. n. 449638/2025 del Direttore dell'UOC Specialistica Ambulatoriale Esterna e Interna della ASP di Palermo - conosciuta, a seguito di istanza di accesso agli atti - con la quale è stato ritenuto che nulla osta al trasferimento de quo; - della nota prot. n. 465166/2025 - conosciuta, a seguito di istanza di accesso agli atti - con la quale il Direttore del Distretto Sanitario n. 42 della ASP di Palermo ha espresso parere favorevole al predetto trasferimento; - della nota prot. n. 491313/2025 - conosciuta, a seguito di istanza di accesso agli atti - con la quale il Direttore dell’U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita della ASP di Palermo ha espresso parere favorevole; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, che possa risultare lesivo per le originarie ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia n. 54/2026, che aveva respinto la sospensione del provvedimento ASP di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, con annotazione della variazione di indirizzo di un punto di accesso di una struttura di analisi cliniche
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due laboratori di analisi cliniche hanno impugnato il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo che, aggiornando una precedente autorizzazione rilasciata al gruppo controinteressato, aveva autorizzato o annotato lo spostamento di un punto di accesso. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, i pareri e le note favorevoli delle articolazioni dell’ASP. Le appellanti hanno lamentato l’apertura della struttura a circa 100 metri da un proprio punto di accesso, chiedendo la sospensione cautelare degli atti. Il controinteressato ha sostenuto che il provvedimento non costituisse un trasferimento in senso tecnico-giuridico, ma un mero aggiornamento dell’autorizzazione già posseduta, relativo alla variazione dell’indirizzo di uno dei punti di accesso, collocato a circa 300 metri e nel medesimo quartiere.
La decisione
Il CGARS, applicando l’art. 62 c.p.a., ha respinto l’appello cautelare e confermato il diniego di tutela cautelare già disposto dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che, prima facie, non fosse configurabile un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre rilevato che il periculum dedotto riguardava prevalentemente aspetti economici, suscettibili di ristoro nel caso di esito favorevole del giudizio di merito. In assenza del presupposto cautelare del periculum in mora, non sussistevano i presupposti per sospendere gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare; il giudice d'appello ha esaminato la domanda di sospensione dell'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere accolta quando, a una valutazione prima facie, non risulti configurabile un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- Il periculum in mora riferito prevalentemente a conseguenze economiche non integra, di regola, il requisito cautelare del danno grave e irreparabile quando il pregiudizio sia suscettibile di ristoro all'esito favorevole del giudizio di merito.
- Nel giudizio d'appello cautelare, l'assenza del periculum in mora è sufficiente a escludere la sospensione dell'atto o dell'ordinanza impugnata, senza necessità di una compiuta definizione anticipata delle questioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →