Cassazione Penale, Sentenza n. 18229/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cassino che aveva rigettato: 1) la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza n. 14043/2018 della Corte d'appello di Roma; 2) in subordine, la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il Tribunale aveva accertato la nullità assoluta endoprocessuale per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ma ritenuto che il difensore ebbe piena conoscenza del procedimento il 17/12/2021 (data in cui ricevette copia completa del fascicolo) e che il termine per proporre la richiesta di restituzione decorresse da tale data; la richiesta era stata depositata il 30/12/2021 e pertanto considerata tardiva (termine ultimo 28/12/2021). Il ricorrente contestava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della restituzione nel termine, rilevando che l'imputato avrebbe avuto notizia effettiva della omissione solo successivamente al difensore. Il PG aveva chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica e non verificabile la deduzione secondo cui l'imputato avrebbe appreso la omissione solo qualche giorno dopo il difensore, mancando indicazioni fattuali precise necessarie per il computo di un termine perentorio. Ha inoltre affermato che la regola prevista dall'art. 585, comma 3, c.p.p., che dispone che quando la decorrenza del termine per l'impugnazione è diversa per l'imputato e per il difensore opera il termine che scade per ultimo, è norma del sistema delle impugnazioni e non può essere estesa all'istituto della restituzione nel termine. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 585, comma 3, come norma limitata al sistema delle impugnazioni (che regola certezza e forme legali della decorrenza del dies a quo) e non estensibile all'istituto della restituzione nel termine; il comma 2 disciplina i diversi dies a quo certi per imputato e difensore, presupposto della regola del comma 3
Massime di principio
- La richiesta di restituzione nel termine, essendo volta a sanare omissioni procedurali rispetto a termini perentori, richiede indicazioni fattuali precise e verificabili sul momento in cui la parte ha avuto effettiva conoscenza dell'evento impeditivo: deduzioni generiche sono inammissibili.
- La norma di cui all'art. 585 c.3 c.p.p., che dispone che deve valere il termine che scade per ultimo quando imputato e difensore hanno dies a quo diversi, si applica al sistema delle impugnazioni e non può essere automaticamente estesa agli istituti diversi (come la restituzione nel termine).
- Se vi è nullità per omessa notifica di atti decisivi, il difensore e la parte dovrebbero documentare tempestivamente la data di conoscenza effettiva (ad es. con acquisizione del fascicolo, comunicazioni scritte o altre prove) per poter validamente chiedere la restituzione nel termine.
- In situazioni simili è prudente presentare la richiesta di restituzione immediatamente non appena venga avuta conoscenza della nullità/omissione e corredarla di prove documentali precise (date, ricevute, accessi al fascicolo) per consentire il controllo del decorso del termine perentorio.
- La strategia difensiva deve considerare che le regole di calcolo dei termini previste per le impugnazioni non si applicano automaticamente a rimedi straordinari: invocazioni analogiche vanno motivate con riferimento alla natura dell'istituto e corredate da fatti provabili.
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