Cassazione Civile, Ordinanza n. 24084/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia rituale al ricorso, ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e, per effetto dell'adesione della controricorrente, ha altresì escluso la condanna alle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello, articolando due motivi di impugnazione. Dal testo disponibile non emerge la natura sostanziale della controversia definita nel merito nei gradi di merito, né il contenuto specifico dei motivi di ricorso. Prima della trattazione, la ricorrente ha tuttavia depositato atto di rinuncia al ricorso; la controricorrente ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è rituale quando rispetta i presupposti formali richiesti dalla norma e produce l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale e adesione della controparte, la Corte può non pronunciare la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata ritualmente prima della decisione ed eventualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia è rituale e vi è adesione del controricorrente, la Corte di cassazione può escludere la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
Come è indicizzato
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