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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05417/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di conferma della confisca patrimoniale a loro intestata o riconducibile (due immobili, un'autovettura Audi e un motoveicolo Honda). Le censure principali: carenza di motivazione sull'attualita' della pericolosita' sociale (contestata come basata su reati risalenti), mancata prova della riconducibilita' dell'immobile di Belpasso a Rasizzi e sua inconfiscabilita' per essere opera abusiva divenuta patrimonio dello Stato, assenza di prova della capacita' economica dei proposti (beni riconducibili a terzi/ai genitori), errori nei calcoli patrimoniali e omissione di perizia contabile, inesistenza della vendita formale dell'Audi e atto di donazione per il motoveicolo Honda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e vizio di motivazione formale; ha quindi valutato la motivazione della Corte d'appello come congrua, completa e priva di fratture logiche. In particolare ha ritenuto adeguatamente dimostrata l'attualita' della pericolosita' sociale alla luce del curriculum criminale dei proposti, ha confermato la riconducibilita' e la natura di frutto di reimpiego illecito degli immobili (anche considerando sperequazioni tra costi dichiarati e valore reale), ha ritenuto infondate le doglianze su presunte vendite o donazioni non documentate e ha escluso la necessita' della perizia contabile alla luce dell'assenza di un'elaborazione alternativa di dettaglio nella consulenza di parte. Conseguentemente resta confermata la confisca e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende per l'irritualita' dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)

    art. 1; art. 4; art. 10; art. 27

    Gli artt. 1 e 4 definiscono categorie di pericolosita' sociale e presupposti per le misure patrimoniali; la Corte territoriale ha ritenuto applicabili tali criteri sulla base di specifici elementi fattuali. Gli artt. 10 e 27 limitano il ricorso in cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge, riducendo il sindacato delle questioni di merito.

  • codice di procedura penale

    Stabilisce i requisiti minimi della motivazione; la Cassazione ha applicato questo parametro per valutare la sufficienza della motivazione della Corte d'appello (coerenza, completezza e logicita').

  • codice di procedura penale

    Prevede la condanna per spese processuali e la possibilita' di infliggere somme alla cassa delle ammende; applicata in conseguenza della declaratoria d'inammissibilita'.

  • Giurisprudenza della Corte costituzionale

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualita' dell'impugnazione e alla possibilita' di sanzioni per impugnazioni giudicate immotivate o strumentali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione (misure patrimoniali antimafia) il ricorso per cassazione e' ammesso prevalentemente per violazioni di legge e per motivazione inesistente o apparente; le questioni di fatto e la valutazione della prova sono riservate ai giudici di merito.
  • Per contestare l'attualita' della pericolosita' sociale occorre dimostrare concretamente l'assenza di elementi fattuali specifici: mere affermazioni della remota anzianita' dei reati non sono sufficienti se il giudice di merito ha motivato collegamenti temporali e comportamentali rilevanti.
  • Le deduzioni generiche sulla non riconducibilita' di beni o su trasferimenti non formalizzati (vendite, donazioni) devono essere supportate da documenti o elementi probatori concreti: in mancanza, il giudice puo' ritenere insussistenti tali allegazioni.
  • La qualita' della consulenza tecnica di parte e la sua concretezza nei calcoli patrimoniali sono decisive: se la consulenza non fornisce raffronti dettagliati tra entrate lecite ed esborsi, il giudice puo' ritenere inutile una perizia integrativa o rigettare la relativa doglianza.
  • La circostanza che un immobile sia stato realizzato in difformita' edilizia (opera abusiva) non esclude automaticamente la confisca: la difesa deve spiegare perche cio' impedisca la misura e fornire elementi probatori idonei.
  • Nelle impugnazioni in cassazione evitare doglianze a-specifiche o la mera ripetizione di argomenti gi� ampiamente motivati nel merito; per ottenere l'ammissibilita' e la cognizione della Corte occorre contestare la legittimita' o la carenza logico-formale della motivazione con precisione.

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