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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29211/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva rigettato l'istanza proposta dall'indagata avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata in relazione a un reato tributario. La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, lett. a), b), c) ed e), c.p.p., sostenendo che l'ordinanza impugnata fosse frutto di una situazione emergenziale, avesse motivazione meramente apparente, non avesse dato conto delle doglianze difensive e non avesse motivato sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura. In replica alle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha preliminarmente riconosciuto l'interesse dell'indagata a impugnare, poiché destinataria del sequestro per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 in caso di incapienza della società rappresentata. Nel merito, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura si risolveva in una contestazione generica dell'ordinanza del riesame, priva di effettivo confronto critico con la motivazione e affidata a formule stereotipate. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    viene richiamato come parametro formale del motivo di ricorso, ma la Corte ritiene che la doglianza non si confronti specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    viene applicato per porre a carico della ricorrente le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    viene richiamato quale base del sequestro per equivalente disposto nei confronti della ricorrente in caso di incapienza della società rappresentata.

  • d.lgs. 74/2000

    costituisce il riferimento normativo del delitto tributario oggetto del procedimento cautelare reale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare reale non è sufficiente dedurre in modo astratto vizi di motivazione o violazioni di legge: è necessario un confronto puntuale con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato.
  • La censura che si limiti a formule generiche o stereotipate, senza individuare specifici passaggi logici o giuridici dell'ordinanza gravata, è inammissibile.
  • Chi sia potenzialmente inciso da un sequestro per equivalente disposto in funzione della incapienza del soggetto direttamente obbligato conserva interesse a impugnare il provvedimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniSequestro preventivo
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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