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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27510/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tre censure: (1) errata applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) in relazione a una truffa commessa tramite piattaforma on-line, deducendo che contatti telefonici successivi avrebbero escluso la vulnerabilità del compratore; (2) mancata declaratoria di non procedibilità per assenza di querela tempestiva a seguito della modifica normativa intervenuta (Legge 28/06/2024 n.90) che ha introdotto l'aggravante autonoma per la truffa a distanza e modificato il regime di procedibilità; (3) violazione del principio di non colpevolezza e insufficienza probatoria, essendosi la Corte di merito basata su intestazione di carta Postepay e documenti di identità senza escludere l'utilizzo fraudolento da parte di terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla procedibilità: ha ritenuto che la modifica normativa (Legge 28/06/2024 n.90, con l'introduzione dell'art. 640, comma 2-ter c.p.) abbia trasformato la truffa telematica in reato procedibile a querela di parte e che, applicando la norma sopravvenuta più favorevole (art. 2, comma 4 c.p.), il procedimento risultava improcedibile per mancata querela tempestiva della persona offesa. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per difetto di querela; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge 28 giugno 2024 n. 90

    art. 16, comma 1, lett. t), n. 1 (modifica art. 640 c.p., introducendo il n. 2-ter)

    Ha introdotto un'aggravante autonoma per la truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici/telematici e ha previsto per essa il regime di procedibilità a querela di parte, distinguendola dall'aggravante 2-bis.

  • art. 640 c.p.

    secondo comma, n. 2-bis e n. 2-ter; terzo comma (regime di procedibilità)

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nell'ipotesi 2-ter (truffa telematica a distanza) e, per effetto della legge sopravvenuta, il reato sia divenuto procedibile a querela, con conseguente improcedibilità in mancanza di querela tempestiva.

  • art. 2 c.4 c.p.

    "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo"

    Applicato per estendere retroattivamente al reo la norma sopravvenuta più favorevole in punto di procedibilità.

  • art. 61 n.5 c.p.

    La Corte evidenzia che l'ipotesi della truffa telematica è stata sottratta all'ambito dell'aggravante della minorata difesa e disciplinata autonomamente (n.2-ter), con effetti sul regime di procedibilità.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta rende il regime di procedibilità più favorevole al reo (es. da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela), va applicata retroattivamente ai fatti già commessi (art. 2 c.4 c.p.), con conseguente improcedibilità se manca la querela tempestiva.
  • La truffa commessa "a distanza" tramite strumenti informatici/telematici è ora disciplinata da un'aggravante autonoma (n.2-ter art.640 c.p.) che può prevedere la procedibilità a querela: è essenziale verificare quale specifica aggravante sia stata ricondotta al fatto concreto per stabilire il regime di procedibilità.
  • La semplice denuncia orale o l'assenza di una manifestazione chiara della volontà punitiva della persona offesa può non costituire querela idonea: per evitare improcedibilità occorre la querela formale nei termini previsti.
  • Contatti successivi (es. telefonate dopo il pagamento) non garantiscono automaticamente che la fattispecie non sia qualificabile come truffa telematica a distanza; va valutato il momento in cui si realizza l'elemento materiale del reato (es. mancata consegna) e se l'uso di mezzi telematici abbia ostacolato l'individuazione dell'autore.
  • Se in sede di Cassazione si riscontra improcedibilità per difetto di querela in forza di norma sopravvenuta più favorevole, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio; gli altri motivi di impugnazione vengono generalmente assorbiti.

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