Cassazione Penale, Sentenza n. 27510/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tre censure: (1) errata applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) in relazione a una truffa commessa tramite piattaforma on-line, deducendo che contatti telefonici successivi avrebbero escluso la vulnerabilità del compratore; (2) mancata declaratoria di non procedibilità per assenza di querela tempestiva a seguito della modifica normativa intervenuta (Legge 28/06/2024 n.90) che ha introdotto l'aggravante autonoma per la truffa a distanza e modificato il regime di procedibilità; (3) violazione del principio di non colpevolezza e insufficienza probatoria, essendosi la Corte di merito basata su intestazione di carta Postepay e documenti di identità senza escludere l'utilizzo fraudolento da parte di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla procedibilità: ha ritenuto che la modifica normativa (Legge 28/06/2024 n.90, con l'introduzione dell'art. 640, comma 2-ter c.p.) abbia trasformato la truffa telematica in reato procedibile a querela di parte e che, applicando la norma sopravvenuta più favorevole (art. 2, comma 4 c.p.), il procedimento risultava improcedibile per mancata querela tempestiva della persona offesa. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per difetto di querela; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, lett. t), n. 1 (modifica art. 640 c.p., introducendo il n. 2-ter)
Ha introdotto un'aggravante autonoma per la truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici/telematici e ha previsto per essa il regime di procedibilità a querela di parte, distinguendola dall'aggravante 2-bis.
secondo comma, n. 2-bis e n. 2-ter; terzo comma (regime di procedibilità)
La Corte ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nell'ipotesi 2-ter (truffa telematica a distanza) e, per effetto della legge sopravvenuta, il reato sia divenuto procedibile a querela, con conseguente improcedibilità in mancanza di querela tempestiva.
"se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo"
Applicato per estendere retroattivamente al reo la norma sopravvenuta più favorevole in punto di procedibilità.
La Corte evidenzia che l'ipotesi della truffa telematica è stata sottratta all'ambito dell'aggravante della minorata difesa e disciplinata autonomamente (n.2-ter), con effetti sul regime di procedibilità.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta rende il regime di procedibilità più favorevole al reo (es. da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela), va applicata retroattivamente ai fatti già commessi (art. 2 c.4 c.p.), con conseguente improcedibilità se manca la querela tempestiva.
- La truffa commessa "a distanza" tramite strumenti informatici/telematici è ora disciplinata da un'aggravante autonoma (n.2-ter art.640 c.p.) che può prevedere la procedibilità a querela: è essenziale verificare quale specifica aggravante sia stata ricondotta al fatto concreto per stabilire il regime di procedibilità.
- La semplice denuncia orale o l'assenza di una manifestazione chiara della volontà punitiva della persona offesa può non costituire querela idonea: per evitare improcedibilità occorre la querela formale nei termini previsti.
- Contatti successivi (es. telefonate dopo il pagamento) non garantiscono automaticamente che la fattispecie non sia qualificabile come truffa telematica a distanza; va valutato il momento in cui si realizza l'elemento materiale del reato (es. mancata consegna) e se l'uso di mezzi telematici abbia ostacolato l'individuazione dell'autore.
- Se in sede di Cassazione si riscontra improcedibilità per difetto di querela in forza di norma sopravvenuta più favorevole, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio; gli altri motivi di impugnazione vengono generalmente assorbiti.
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