Cassazione Penale, Ordinanza n. 10149/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente contro l'ordinanza del giudice di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria accessoria.
Esito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il soggetto sottoposto a semilibertà ha impugnato personalmente l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di modificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa connessa alla misura alternativa in corso. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché proposto senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la Corte ha rilevato che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso personale per cassazione non è più consentito e che tale requisito è previsto a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
deve essere dichiarato inammissibile
Il ricorso per cassazione proposto personalmente, senza difensore iscritto nell'albo speciale, è inammissibile.
Ha introdotto la regola per cui il ricorso di legittimità avverso qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente esclusione del ricorso personale.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità e della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- L'inosservanza del requisito di sottoscrizione da parte del difensore abilitato comporta una causa processuale ostativa che impedisce l'esame del merito dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni imputabili alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non siano ravvisabili elementi per escludere profili di colpa.
Come è indicizzato
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