Cassazione Civile, Ordinanza n. 18682/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente a conoscere della controversia il Tribunale di Castrovillari, ritenendo errata la declinatoria di competenza in favore del Giudice di Pace. Ha quindi condannato il Comune resistente al pagamento delle spese del procedimento di regolamento.
Esito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Nel giudizio di merito una parte aveva proposto contro un Comune una domanda di esecuzione di un obbligo di fare, cumulata con una domanda di risarcimento danni quantificata in poco più di 400 euro. Il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la propria incompetenza per valore e aveva rimesso la causa al Giudice di Pace, ritenendo che la sola domanda risarcitoria, essendo inferiore a 500 euro, rientrasse nella competenza di quest'ultimo. Il ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza sostenendo che, per effetto del cumulo di domande, la controversia doveva rientrare nella competenza del Tribunale. Il Comune ha resistito, ribadendo l'eccezione di incompetenza del Tribunale. La questione decisa dalla Corte è stata dunque quella del criterio di determinazione della competenza per valore quando si cumuli una domanda di obbligo di fare, priva di autonoma disciplina nel rito, con una domanda di condanna al risarcimento del danno.
Norme richiamate
visto l'art. 380 ter cod. proc. civ.
richiamato quale base del procedimento camerale per la decisione del regolamento di competenza
ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ.
richiamato per i difensivi depositati dalla parte resistente nel procedimento di regolamento
in applicazione del criterio del cumulo di cui all'art. 10, comma 2, cod. proc. civ.
per la determinazione della competenza per valore, il cumulo delle domande rileva ai fini della verifica del superamento del limite di competenza del giudice di pace
si presumono di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 comma primo cod. proc. civ.
le azioni aventi ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fare, quando non ne sia indicato il valore, vengono assimilate alle cause relative a somme di denaro e beni mobili ai fini della competenza per valore
Massime di principio
- Ai fini della competenza per valore, le domande aventi ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fare, non disciplinate autonomamente dal codice di rito, sono assimilate alle azioni relative a somme di danaro o beni mobili; se il valore non è indicato, si presumono di competenza del giudice adito.
- Quando siano cumulate una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro di modesto importo e una domanda di condanna a un obbligo di fare priva di valore espresso, il valore di quest'ultima va considerato pari al massimo di competenza del giudice adito, con conseguente possibile superamento della competenza per valore del giudice di pace.
- Nel caso di domande cumulate, la competenza va determinata secondo il criterio del cumulo previsto dall'art. 10 c.p.c., con attrazione della controversia al giudice competente per il valore complessivo della lite.
Come è indicizzato
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