Ordinanza n. 30/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Graduatoria definitiva, approvata con determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, relativa ad “Avviso pubblico per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari” per l’anno 2025, nella parte in cui attribuisce all’istanza del ricorrente (prot. n. -OMISSIS-) il punteggio di 10 e la collocazione in posizione n. -OMISSIS-, con la dicitura “AMMESSA MA NON FINANZIATA PER ESAURIMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA”; II) del Provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Dirigente della U.O. Servizi Sociali del Comune di Perugia ha rigettato l’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) notificato al ricorrente in data -OMISSIS-; III) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, l’Avviso Pubblico del-OMISSIS-, la “Griglia di valutazione” (Allegato 1A) e la nota della ASL Umbria 1 (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, ove interpretati e applicati in senso ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente. PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente ad ottenere la corretta valutazione della propria istanza, con l’attribuzione del punteggio spettante ai sensi del punto A) della “Griglia di valutazione” e, per l’effetto, il suo inserimento in posizione utile nella graduatoria con il conseguente riconoscimento del contributo economico, in quanto l’odierno ricorrente è stato collocato in posizione n. -OMISSIS- nella graduatoria impugnata, identificato con prot. n. -OMISSIS-, quale ultimo soggetto parzialmente beneficiario del contributo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva relativa al contributo economico per caregiver familiari, nella parte in cui ha attribuito all’istanza del ricorrente un punteggio insufficiente e lo ha collocato tra gli ammessi non finanziati, nonché diniego dell’istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per l’accesso al contributo economico destinato ai caregiver familiari, contestando il punteggio attribuito alla propria istanza e la conseguente collocazione in posizione non finanziata. Ha inoltre impugnato il provvedimento con cui il Comune di Perugia ha respinto la richiesta di riesame in autotutela e gli ulteriori atti presupposti, chiedendo l’accertamento del diritto alla corretta valutazione della domanda, all’attribuzione del punteggio ritenuto spettante e all’inserimento in posizione utile con riconoscimento del contributo. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che allo stato non sussistesse il periculum in mora. Il Comune aveva comunicato che, con successiva determinazione, la graduatoria era stata ampliata fino a ricomprendere il ricorrente tra i beneficiari del contributo e che era stato sottoscritto il patto per l’assistenza, prodromico all’erogazione del beneficio; tali circostanze non sono state contestate dal ricorrente. La decisione non definisce il merito della controversia. In vista della decisione di merito, il TAR ha disposto l’acquisizione nel fascicolo delle valutazioni effettuate dalla ASL sulla domanda di contributo, ponendo il relativo adempimento a carico del Comune di Perugia entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l’assenza, allo stato, del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, alla luce di fatti sopravvenuti non contestati, il ricorrente sia stato ricompreso nella graduatoria dei beneficiari e abbia sottoscritto l’atto prodromico all’erogazione del contributo, sicché non risulti attuale il periculum in mora.
- Il rigetto della domanda cautelare per assenza del periculum in mora non definisce il giudizio di merito sulla legittimità della graduatoria e sugli ulteriori atti impugnati.
- Anche in presenza di rigetto della cautelare, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie necessarie alla definizione del merito, ponendo l’adempimento a carico dell’amministrazione entro un termine prefissato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 129/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 130/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 659/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 660/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →