Cassazione Penale, Ordinanza n. 02339/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna resa in sede di rinvio, contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di legittimità rileva che la decisione impugnata aveva già motivato in modo adeguato e non illogico sul punto, valorizzando le concrete modalità della condotta: azione in gruppo e uso di una borsa schermata per eludere i sistemi antitaccheggio, elementi ritenuti indicativi di non lieve pericolosità. Il ricorso non si confrontava con tale percorso argomentativo e proponeva una lettura alternativa degli elementi di fatto, non consentita in cassazione.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico le concrete modalità della condotta, come la commissione in gruppo e l'uso di strumenti schermanti per eludere controlli, ritenuti indice di non lieve pericolosità.
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per vizi logici o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando la sentenza impugnata sviluppa una motivazione coerente sulle modalità concrete della condotta, il ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura del fatto è inammissibile.
- L'uso di modalità organizzate o fraudolente per eludere controlli può essere considerato dal giudice indice ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio in contrasto con l'apprezzamento di merito adeguatamente motivato.
Come è indicizzato
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