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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12512/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce da due distinti ricorsi proposti da una società importatrice e da una società che aveva operato come dichiarante doganale/rappresentante indiretto avverso avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni emessi dall’Ufficio delle Dogane di Como in tema di valore doganale delle merci importate. La CTP rigettava i ricorsi, ma la CTR riformava la decisione accogliendo gli appelli, ritenendo che l’Amministrazione non avesse superato i dubbi sulla non corrispondenza tra valore dichiarato e prezzo effettivamente pagato o da pagare e che avesse rideterminato il valore in dogana con un metodo non immediatamente sussidiario rispetto al valore di transazione, senza spiegare adeguatamente perché non fosse possibile seguire la sequenza dei metodi prevista dagli artt. 30 e 31 del codice doganale. L’Agenzia delle Dogane ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 74 del Reg. UE 952/2013 e degli artt. 140 e 141 del Reg. di esecuzione UE 2015/2447, sostenendo che la CTR avrebbe sostanzialmente escluso l’uso di criteri diversi dal valore di transazione per la determinazione del valore doganale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha interpretato la sentenza d’appello nel senso che la CTR non aveva escluso in assoluto i metodi diversi dal valore di transazione, ma aveva correttamente affermato che tali metodi possono essere utilizzati solo nel rispetto della sequenza sussidiaria prevista dalla normativa doganale: prima il valore di transazione ex art. 29, poi i metodi successivi ex artt. 30 e 31, con onere dell’Amministrazione di chiedere informazioni complementari, instaurare il contraddittorio e dimostrare le ragioni che rendano impossibile seguire l’ordine legale dei criteri. La Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale e di legittimità sul carattere prioritario del valore di transazione e sulla necessità di una motivazione rigorosa per discostarsene. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario (CDC)

    stabiliscono una sequenza rigida e sussidiaria di metodi per la determinazione del valore in dogana: priorità al valore di transazione, poi metodi successivi solo se il precedente non è applicabile.

  • art. 70 Reg. UE 2013/952 (CDU)

    richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina del valore di transazione come metodo principale di determinazione del valore doganale.

  • art. 74 Reg. UE 2013/952 (CDU)

    richiamato dal ricorrente in relazione ai metodi alternativi di determinazione del valore in dogana.

  • artt. 140 e 141 Reg. di esecuzione UE 2015/2447

    richiamati per la disciplina applicativa del procedimento di determinazione del valore doganale e delle verifiche dell’autorità doganale.

  • art. 181-bis del Reg. CEE n. 2454 del 1993

    in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato, l’autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e consentire il contraddittorio prima di discostarsi dal valore di transazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di valore doganale, il valore di transazione costituisce il metodo prioritario e ordinario di determinazione del valore in dogana.
  • L’Amministrazione doganale può discostarsi dal valore di transazione solo se sussistono fondati dubbi sulla sua attendibilità, dubbi che devono permanere anche dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo avere garantito al dichiarante una ragionevole possibilità di interlocuzione.
  • La rideterminazione del valore in dogana deve rispettare la sequenza legale e sussidiaria dei metodi previsti dalla normativa unionale: prima i criteri dell’art. 30 e solo in ulteriore subordine quelli dell’art. 31.
  • Quando l’Ufficio utilizza un metodo alternativo al valore di transazione, deve dare conto in modo adeguato delle ragioni che rendono impossibile applicare i metodi precedenti, assumendo il relativo onere probatorio.
  • Una sentenza di merito non può essere censurata per aver escluso in astratto i criteri diversi dal valore di transazione se, letta correttamente, ha solo richiesto il rispetto della gerarchia normativa e della motivazione rafforzata per il loro impiego.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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