Cassazione Penale, Ordinanza n. 15227/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15/05/2025. L'unico motivo dedotto censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già prospettate in appello e già disattese con motivazione puntuale, quindi privo della specificità richiesta in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la sentenza di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità valorizzando elementi concreti quali la reiterazione nel tempo delle condotte, la loro odiosità e la qualità soggettiva dell'agente, professionista che avrebbe dovuto essere maggiormente consapevole del disvalore della propria condotta. È stato anche escluso che il reato capo A fosse prescritto prima del giudizio di appello; e, comunque, l'inammissibilità del ricorso impediva di rilevare l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non specifico il motivo sull'art. 131-bis c.p., confermando implicitamente la correttezza della valutazione di merito circa l'insussistenza della particolare tenuità del fatto. Ha inoltre escluso che il delitto contestato al capo A fosse prescritto prima del giudizio di appello e ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la reiterazione delle condotte nel tempo, la loro offensività e la qualità soggettiva dell'agente dimostrino che il fatto non è tenue.
La disciplina introdotta da tale legge è richiamata per affermare che il delitto di cui al capo A non risultava prescritto prima del giudizio di appello.
Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, D'Ambrosio, Rv. 277928-01
È richiamato il principio secondo cui la particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di abitualità o tendenza al crimine; il mancato riconoscimento è legittimo se la continuazione è sintomatica di frequenza, durata, pervicacia e modalità subdole.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza un'effettiva confutazione della decisione di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta sia caratterizzata da reiterazione nel tempo, offensività concreta e modalità sintomatiche di pervicacia, soprattutto se l'agente riveste una qualifica professionale che accresce la consapevolezza del disvalore del fatto.
- La continuazione tra più episodi non impedisce in astratto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma la serialità delle condotte può legittimamente essere valorizzata come indice della non tenuità e dell'assenza di una mera episodicità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata; il controllo sulla prescrizione successiva è precluso quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15171/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15172/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15175/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15176/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15178/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →