Cassazione Penale, Sentenza n. 22571/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, deducendo la violazione di legge rispetto all'art. 416-bis.1 c.p. e la carenza e contraddittorietà della motivazione circa: (i) la sua partecipazione all'accordo estorsivo; (ii) la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; (iii) la configurabilità del reato quale agevolazione dell'associazione mafiosa (clan Li Bergolis). Il ricorso sosteneva che il giudice del riesame aveva semplicemente riprodotto le argomentazioni del GIP senza confutare le deduzioni difensive; che l'incontro con i presunti esecutori (La Torre Orazio e Palena) era solo indiziario e poteva avere diversa lettura; che il rapporto di amicizia con la vittima (La Torre Nicola) escludeva l'uso di una forza intimidatrice riconducibile al metodo mafioso; e che mancavano elementi per ritenere che Ciccone fosse consapevole che la pretesa estorsiva fosse a vantaggio del clan. In sede di ricorso sono richiamate anche le intercettazioni (in particolare una conversazione ambientale del 14/01/2021 in cui il ricorrente avrebbe riferito di aver veicolato la richiesta di 'tangente' menzionando soggetti 'forti e tosti') e i fatti relativi all'attentato incendiario del 1/01/2021.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile per aspecificità (motivo generico). Ha richiamato e precisato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari: la Corte può verificare solo la presenza di motivazione idonea e la congruenza logica della ricostruzione dei gravi indizi, non rivedere la valutazione probatoria di merito o proporre una diversa lettura dei fatti se non vi è manifesta illogicità o travisamento della prova. Sulla base delle risultanze (incontri documentati, intercettazioni testuali, incendio con modalità mafiosa e accertamenti su appartenenti al clan Li Bergolis) il collegio del riesame aveva fornito motivazione autonoma e congrua sul coinvolgimento personale di Ciccone nel tentativo di estorsione aggravata e sull'integrazione delle aggravanti (metodo mafioso e agevolazione dell'associazione). Ne è conseguita la conferma della misura custodiale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per questo grado di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la competenza del tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; qui richiamata per inquadrare l'atto impugnato (ordinanza del tribunale del riesame).
Riferimento all'aggravante connessa al metodo mafioso: la Corte ha valutato se la condotta evocasse la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose e ha ritenuto integrato il profilo aggravante in funzione delle modalità e del linguaggio usato.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Norme che indicano i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione). Il ricorrente ha invocato queste fattispecie, ma la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico.
Disciplina il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha spiegato che l'insussistenza di tali indizi è sindacabile in Cassazione solo se convertita in violazione di norme o in mancanza/manifesta illogicità della motivazione.
Previsione procedurale sul contraddittorio scritto e sulla richiesta di trattazione orale; nel caso il procedimento si è celebrato per iscritto senza richiesta di trattazione orale.
Norma richiamata insieme all'art. 610 per le modalità del contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione per motivi relativi a provvedimenti cautelari.
Men- zionata nella giurisprudenza richiamata: le intercettazioni, se regolarmente autorizzate, hanno piena valenza probatoria e non richiedono sempre elementi di riscontro supplementari; la Corte lo ha ricordato nel delineare i limiti del sindacato.
Prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario proporre motivi specifici: argomentazioni generiche o una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni dell'attendibilità delle fonti e del significato delle intercettazioni, salvo manifesta illogicità o travisamento della prova.
- Incontri documentati con esecutori materiali, intercettazioni testuali in cui l'indagato riferisce di aver veicolato richieste estorsive e l'esistenza di un attentato intimidatorio con modalità mafiose possono, nel loro insieme, costituire gravi indizi idonei a giustificare la custodia cautelare e l'applicazione dell'aggravante mafiosa.
- Per contestare l'aggravante per metodo mafioso o l'agevolazione dell'associazione, è utile dimostrare concretamente l'assenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza del vantaggio per il clan) o indicare errori logico-giuridici palesi nella motivazione, non meramente prospettare letture alternative delle stesse risultanze.
- La mancata presentazione di conclusioni scritte da parte della difesa e la genericità del motivo possono comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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