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Ordinanza

Ordinanza n. 5982/2026 - Roma, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento emesso da ALITALIA SAI S.p.A. in A.S e comunicato con pec del 27.11.2025 con cui è stata negata la ostensione dei seguenti documenti richiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti dell’11 novembre 2025, successiva alla favorevole decisione del 27 ottobre 2025 della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decisione 27/10/2025 n. 3.38) e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto; e per la condanna di ALITALIA SAI S.p.A. in A.S., i.p.l.r.p.t., all’ostensione delle informazioni e/o della documentazione e/o degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202515706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di ostensione di documenti e informazioni richiesti con istanza di accesso dell’11 novembre 2025, comunicato il 27 novembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di accesso a documentazione detenuta da Alitalia SAI S.p.A. in amministrazione straordinaria, relativa alla corrispondenza intercorsa con il Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’istanza di accesso era stata presentata dopo una decisione favorevole della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 27 ottobre 2025. La ricorrente ha impugnato il successivo diniego del 27 novembre 2025, chiedendone la declaratoria di nullità o l’annullamento e la condanna all’ostensione. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità del diniego.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il diritto di accesso né la legittimità del diniego. Ritenendo che la documentazione richiesta riguardi anche la corrispondenza con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che il Ministero possa avere un interesse oppositivo all’ostensione, ha disposto, ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a., la chiamata in giudizio del Ministero. Ha onerato la ricorrente di notificare il ricorso introduttivo e l’ordinanza al Ministero entro cinque giorni dalla comunicazione, con deposito della prova della notificazione nei cinque giorni successivi, a pena di improcedibilità. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    ordinare la chiamata in giudizio dell’indicato Ministero, affinché il processo si svolga anche nei suoi confronti

    La disposizione è stata applicata per integrare il contraddittorio mediante la chiamata in giudizio dell’amministrazione individuata come possibile titolare di un interesse oppositivo rispetto all’ostensione richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, quando i documenti richiesti riguardano anche comunicazioni o interessi riferibili a un’amministrazione non ancora parte del processo, il giudice può ordinarne la chiamata in giudizio ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a., prima di decidere sul diritto di accesso.
  • La chiamata in giudizio dell’amministrazione potenzialmente portatrice di un interesse oppositivo all’ostensione è funzionale allo svolgimento del processo nel contraddittorio di tutti i soggetti rilevanti.
  • Quando il giudice ordina alla parte ricorrente di notificare il ricorso e il provvedimento di chiamata al nuovo soggetto, può stabilire termini perentoriamente sanzionati con l’improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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