Sentenza n. 1281/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, notificato il 21 maggio 2025, per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 977/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 settembre 2024 e notificata al Ministero il 4 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni. La ricorrente, una volta intervenuto l’accredito durante il giudizio, ha confermato l’avvenuta soddisfazione della pretesa e ha chiesto la rifusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta in via amministrativa: il 25 febbraio 2026 Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Quanto alle spese, il tardivo adempimento ha confermato la fondatezza della pretesa; applicando la soccombenza virtuale, il TAR ha posto a carico del Ministero cinque sesti delle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione ai difensori antistatari, e ha compensato la restante parte. La riduzione è stata giustificata anche dal comportamento collaborativo sopravvenuto dell’Amministrazione, dal tempo trascorso e dalla serialità di ricorsi analoghi, che consente una ripartizione standardizzata dell’impegno professionale. Disposta la restituzione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, notificato il 21.5.2025, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 977/2024 pubblicata in data 20.9.2024 e notificata all’Amministrazione il 4.10.2024, con la quale il Tribunale di Brescia, ha così statuito
Le disposizioni disciplinano la domanda di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza che riconosce il diritto al beneficio e impone all’Amministrazione di renderlo fruibile.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando la pretesa è integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e non decide ulteriormente sull’oggetto della domanda.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
“1.-accerta il diritto della ricorrente Rosalinda Di Leonforte all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 20202/2021.
La norma costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione riconosciuto, nella sentenza da eseguire, per gli anni scolastici indicati.
art. 6 d.P.C.M. 28 novembre 2016
“2. Per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a consentire, per il periodo di cui al punto 1, la generazione del buono spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore della ricorrente”.
La disposizione individua il buono spesa da rendere generabile quale modalità di attribuzione della Carta elettronica riconosciuta dalla sentenza.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione dà integrale esecuzione al comando contenuto nella sentenza, la domanda è soddisfatta in sede amministrativa e va dichiarata cessata la materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessata materia del contendere, il giudice può applicare la soccombenza virtuale; il tardivo adempimento, quando conferma la fondatezza della pretesa, giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese.
- Nella liquidazione delle spese può rilevare la serialità di ricorsi analoghi, quando abbia consentito modalità di gestione standardizzate e una ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di giudizi.
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