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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6061/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 29/05/2021. I capi di imputazione contestati in cautela erano: concorso con Totò Morabito nella tentata estorsione aggravata (per costringere Santo Federico a recedere da una promessa di vendita della tabaccheria e cederla a Morabito) e concorso nel porto e detenzione abusivi di armi comuni da sparo, il tutto aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose. Il ricorrente contestava violazione e falsa applicazione della legge processuale e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.), nonché difetto della consistenza e del grado delle esigenze cautelari: sosteneva che la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. fosse vinta perché era incensurato, non organico alla cosca e i fatti sarebbero stati episodici e riconducibili a un rapporto di dipendenza lavorativa dal Morabito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha rilevato che i fatti (cessione di armi e tentativo di estorsione per conto di Morabito) erano chiaramente dimostrati dalle intercettazioni e non contestati dal ricorrente; ha inoltre ritenuto inammissibili per genericità i motivi di doglianza sulla motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per mancata specificazione dei vizi (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) in relazione a parti precise della motivazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., pur non essendo assoluta alla luce della giurisprudenza costituzionale, non risultava qui vinta da mere allegazioni generiche come l'incensuratezza o la qualità di dipendente del mandante. Per tali ragioni la misura cautelare in carcere è stata ritenuta adeguata. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti relativi alla condizione detentiva ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il requisito formale di sinteticità nella esposizione dei motivi di ricorso; la Corte segnala l'obbligo di rispettare tale forma nella presentazione delle deduzioni

  • art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.

    Individua i motivi di legittimità (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi eccessivamente generici e non rispondenti al requisito di specificità, perciò inammissibili

  • art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari da valutare per la custodia; la Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero sussistenti alla luce delle condotte programmate e della pericolosità

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria per reati aggravati da finalità o metodo mafioso; la Corte ribadisce che la presunzione non è assoluta ma non è stata qui efficacemente vinta da allegazioni generiche

  • art. 581, comma 1 e art. 591, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen.

    Stabiliscono i criteri di specificità e tassatività nella formulazione dei motivi di ricorso; la Corte ha applicato questi princìpi per sanzionare la genericità delle doglianze

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

    Disciplina gli adempimenti relativi alla condizione detentiva del ricorrente; la Corte ha ordinato che il direttore dell'istituto penitenziario provveda agli adempimenti previsti

  • Corte costituzionale, sentenza n. 57

    Corte costituzionale n. 57 del 29/3/2016 (citata)

    Richiamata per affermare che la presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. non ha carattere assoluto; tuttavia la Corte ha ritenuto che, in concreto, la presunzione non fosse stata superata dalle deduzioni generiche del ricorrente

Massime di principio

  • Per censurare la motivazione in Cassazione occorre indicare specificamente se si denuncia mancata motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità, e precisare le parti della decisione cui ci si riferisce; deduzioni generiche sono inammissibili
  • Nelle ipotesi di reati aggravati da metodo o finalità mafiose la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è assoluta ma non può essere superata con mere dichiarazioni generiche (es. incensuratezza o rapporto di lavoro), servono elementi concreti e specifici
  • Le intercettazioni e altri elementi non contestati possono fondare la 'chiara evidenza' dei fatti e sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari
  • La proposizione di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende
  • Per tentare di ottenere misure meno afflittive in casi di contestazione del metodo mafioso è necessario apportare prove concrete della assoluta episodicità del fatto o della totale estraneità all'organizzazione, non semplici affermazioni di status personale

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