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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16793/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e che fossero inoltre meramente riproduttive di doglianze già vagliate e respinte in appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con le ordinarie conseguenze economiche per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. Le doglianze investivano: l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. La Corte rileva però che tali censure, oltre a essere generiche, mirano in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, attività precluse al giudizio di legittimità; inoltre ripropongono questioni già esaminate e disattese con argomentazioni corrette dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione, richiamata per individuare il titolo di responsabilità per evasione

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, richiedano una rivalutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione del fatto.
  • È inammissibile il ricorso che riproponga in modo meramente riproduttivo doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, se sorretti da motivazione adeguata e non specificamente censurati nei limiti del sindacato di legittimità, non possono essere riconsiderati in Cassazione come questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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