Cassazione Penale, Ordinanza n. 16793/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e che fossero inoltre meramente riproduttive di doglianze già vagliate e respinte in appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con le ordinarie conseguenze economiche per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. Le doglianze investivano: l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. La Corte rileva però che tali censure, oltre a essere generiche, mirano in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, attività precluse al giudizio di legittimità; inoltre ripropongono questioni già esaminate e disattese con argomentazioni corrette dal giudice di merito.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione, richiamata per individuare il titolo di responsabilità per evasione
norma applicata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, richiedano una rivalutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione del fatto.
- È inammissibile il ricorso che riproponga in modo meramente riproduttivo doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- Il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, se sorretti da motivazione adeguata e non specificamente censurati nei limiti del sindacato di legittimità, non possono essere riconsiderati in Cassazione come questioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16716/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →