Cassazione Civile, Ordinanza n. 36402/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La richiesta non riguarda il merito della controversia principale, ma la correzione materiale dell'ordinanza n. 5921/2023 resa in un precedente giudizio di cassazione. In quel provvedimento la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dalla società ricorrente contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma e l'aveva condannata alle spese di lite, ma nel dispositivo aveva omesso di inserire la distrazione delle spese in favore del difensore che, nel controricorso, si era dichiarato antistatario. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi chiesto che fosse emendata tale omissione materiale, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., per far risultare nel dispositivo la condanna alle spese "a favore del Difensore dichiaratosi antistatario".
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 5921/2023, dopo la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, debba leggersi anche la formula di distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre ordinato alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull'originale dell'ordinanza corretta.
Norme richiamate
"ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 391 bis cpc per la correzione del denunziato errore materiale"
La disposizione consente la correzione materiale dell'ordinanza quando il dispositivo presenti un'omissione meramente materiale, come la mancata menzione della distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'omissione nel dispositivo della statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può integrare un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
- Quando la volontà decisoria della Corte risulti già espressa nella condanna alle spese, la mancata riproduzione della formula di distrazione non incide sul contenuto sostanziale della decisione ed è correggibile senza riaprire il merito.
- La correzione materiale può essere disposta anche in cassazione per allineare il dispositivo al contenuto effettivo della pronuncia già resa.
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