Cassazione Penale, Sentenza n. 17/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per estorsione aggravata. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova perché la Corte avrebbe ritenuto che il denaro fosse stato consegnato al Berlingieri nonostante le persone offese non avessero indicato di aver consegnato denaro a lui; (ii) violazione di legge per il riconoscimento dell'aggravante della "più persone riunite" nonostante l'assoluzione di altri imputati, con conseguente eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (rivalutazione del merito dei fatti) e fondato il secondo: ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 629, comma 2, c.p., ritenendo che la mera presenza di altri soggetti, poi assolti, non sia sufficiente a integrare l'aggravante se la persona offesa non ha percepito la minaccia come proveniente da un'intenzione comune di più persone. Ha quindi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso.
Norme richiamate
L'aggravante della "più persone riunite" richiede che la persona offesa abbia percepito che la violenza o la minaccia non provenissero solo dal singolo, ma fossero espressione delle comuni intenzioni di più persone; la mera presenza simultanea di altri soggetti non è di per sé sufficiente a integrare l'aggravante, specialmente se tali soggetti sono stati assolti e non hanno partecipato alle condotte intimidatorie.
Principio giurisprudenziale (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402)
In sede di legittimità non è ammissibile una semplice richiesta di riconsiderazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito; la censura deve rilevare violazioni di diritto o vizi logici nella motivazione per essere recepita.
Orientamenti giurisprudenziali (Sez.1, n.40494/2007 e n.46254/2007)
Confermano che per l'aggravante della "più persone riunite" è determinante la percezione della vittima circa la provenienza collettiva della minaccia e non la sola presenza fisica di più soggetti.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione dei fatti per ottenere una diversa valutazione delle prove: le doglianze di merito sono, in via generale, inammissibili.
- L'aggravante della "più persone riunite" richiede la percezione, da parte della persona offesa, di una minaccia proveniente da un'intenzione comune di più soggetti; la mera presenza di terzi non basta a integrarla.
- Se coimputati presenti sulla scena vengono assolti perché non hanno partecipato concretamente all'atto intimidatorio, ciò può compromettere il riconoscimento dell'aggravante e rendere necessario rideterminare la pena.
- Se un elemento aggravante viene annullato in Cassazione, la causa deve essere rinviata al giudice d'appello per la ricalibrazione del trattamento sanzionatorio alla luce della statuizione di annullamento.
- Le prove tecniche (es. registrazioni di videosorveglianza) sommate alla dichiarazione della persona offesa possono essere ritenute sufficienti dal giudice di merito per affermare la responsabilità, a meno che non emergano vizi di diritto nella motivazione.
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