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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione con plurimi profili: 1) contestata affidabilita' delle dichiarazioni della persona offesa (Trono Vincenzo Giuseppe); 2) negata configurabilita' del reato di estorsione per mancata correlazione tra richieste di denaro e minacce; 3) dedotta insussistenza della minaccia valorizzata ai fini dell'art. 612 c.p.; 4) contestata rilevanza penale dell'espressione "forte" e quindi insussistenza del reato ai sensi degli artt. 56/610 c.p.; 5) censura della quantificazione della provvisionale.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato integralmente inammissibile per motivi in parte non consentiti e in parte insufficientemente specifici o manifestamente infondati. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta e motivata la decisione della Corte di appello: le dichiarazioni della persona offesa sono state giudicate attendibili e corroborate da testimonianze e dai messaggi vocali e di testo rinvenuti nel telefono della vittima; la minaccia e le richieste di denaro si sono svolte nel medesimo contesto spazio-temporale e quindi integrare il reato di estorsione; e' stata confermata la sussistenza del reato di cui all'art. 612 c.p. (minaccia) valutata con criterio medio e tenendo conto della natura di reato di pericolo. La censura sulla provvisionale e' stata ritenuta non consentita in cassazione. Perche' il ricorso e' stato inammissibile, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza emanata in data 24/11/2021 con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Rilevata la procedura prevista dalla norma per il procedimento; richiamata come dato formale sull'istruttoria procedurale

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato come presunta violazione dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla guerra di prove e alla valutazione delle dichiarazioni

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Utilizzato per valutare l'ammissibilita' dei motivi di ricorso: alcuni motivi ritenuti non consentiti o carenti di specificita' ai sensi della norma

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento ai requisiti di specificita' dei motivi di cassazione; motivo giudicato carente e quindi causa di inammissibilita'

  • art. 612 cod. pen.

    Interpretato come reato di pericolo: la minaccia va valutata con criterio medio oggettivo e non e' necessario che la vittima si sia effettivamente intimidita; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie

  • artt. 56 e 610 cod. pen.

    Il ricorrente deduceva irrilevanza penale dell'espressione usata (per ridurre la fattispecie); la Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilita'

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di ammissibilita' e specificita' previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: motivi generici o meramente reiterativi rischiano l'inammissibilita'.
  • La valutazione della minaccia ai fini dell'art. 612 c.p. e' soggetta a un giudizio di idoneita' obiettiva (criterio medio): non e' necessario che la vittima si sia effettivamente intimidita, basta che la condotta fosse potenzialmente idonea a limitarne la liberta' morale.
  • Elementi documentali obiettivi (es. messaggi vocali e di testo) e dichiarazioni testimoniali concordanti possono corroborare e sorreggere la condanna per estorsione quando minacce e richieste di denaro emergono nello stesso contesto spazio-temporale.
  • Le statuizioni sulla provvisionale in sede penale sono in genere non impugnabili con ricorso per cassazione, essendo atti discrezionali e non definitivamente decisionali in vista della liquidazione finale.
  • La proposizione di ricorsi infondati o carenti puo' comportare non solo la declaratoria di inammissibilita' ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende se la colpa del ricorrente e' significativa.

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