Cassazione Penale, Sentenza n. 20/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scaramuzzino ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita aggravata a lui ascritto e aveva confermato le statuizioni civili. Calderava violazioni processuali e vizi di motivazione, denunciando in particolare: 1) la mancata assunzione della prova testimoniale del sig. Angotti, ritenuta decisiva; 2) vizi di motivazione della Corte d'appello per avere richiamato la motivazione del Tribunale senza confutare specificamente i motivi di gravame; 3) il rigetto della richiesta di riunione con altro procedimento; 4) la mancata ammissione di una perizia grafica ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o privi di specificità i motivi proposti: la mancata escussione del teste Angotti non è stata dimostrata come "decisiva" alla stregua dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; la questione della riunione è inammissibile essendo provvedimento meramente ordinatorio; la mancata nomina della perizia grafica risultava giustificata per la superfluità dell'atto istruttorio; le restanti doglianze erano mere riproposizioni della diversa lettura delle prove già valutate dai giudici di merito. Per l'inammissibilità totale, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata la forma procedurale con cui si è svolto il giudizio (norma procedurale di carattere speciale legata a modalità di celebrazione dell'udienza o di pubblicità del procedimento); qui la Corte prende atto della procedura adottata
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ricorda il principio secondo cui, in cassazione, una prova non acquisita o non valutata è rilevante solo se, confrontata con la motivazione, risulti tale da poter determinare sicuramente una diversa pronuncia (criterio di "decisività"). La difesa non ha dimostrato questa decisività per il teste Angotti
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiesta la specificità dei motivi di ricorso per cassazione: molte doglianze sono state ritenute prive della necessaria specificità o meramente reiterative delle censure già respinte in appello
artt. 17, 18, 19, cod. proc. pen.
La Corte osserva che i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti hanno natura meramente ordinatoria e, secondo la giurisprudenza citata, non sono soggetti alla specifica impugnazione in cassazione qui invocata
art. 507, cod. proc. pen.
Il mancato esercizio del potere di disporre una consulenza tecnica o perizia grafica non richiede motivazione espressa quando, dalle risultanze probatorie, risulti implicitamente la superfluità dell'integrazione istruttoria
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e l'applicazione di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha imposto Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata a supporto del principio che la proposizione di ricorsi manifestamente infondati o causanti inammissibilità per colpa può giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile limitarsi a riproporre la diversa valutazione delle prove fatta in grado di merito: i motivi devono essere specifici e conformi ai requisiti degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- La prova omessa è rilevante ai fini della cassazione solo se provato che, se assunta, avrebbe certamente determinato una diversa decisione (criterio di "decisività" ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d)). Occorre spiegare concretamente perché l'atto istruttorio mancato sarebbe stato determinante.
- Le questioni concernenti la riunione di procedimenti sono generalmente provvedimenti ordinatori e non sempre impugnabili in Cassazione con i mezzi tipici previsti contro le sentenze di merito.
- Il rifiuto del giudice di disporre una consulenza tecnica (art. 507 c.p.p.) non necessita di motivazione esplicita quando dalla motivazione emerge chiaramente l'inutilità dell'ulteriore accertamento rispetto alle risultanze già acquisite.
- Ricorrere in Cassazione senza i necessari presupposti di specificità o senza fondare adeguatamente l'eccezione comporta rischio concreto di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per colpa; valutare attentamente i presupposti probatori e i profili giuridici prima di proporre ricorso.
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