Cassazione Penale, Sentenza n. 16/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di una Fiat Uno, deducendo: 1) errata qualificazione del fatto (ricettazione anziché furto aggravato); 2) vizio per diniego della rinnovazione dell'istruttoria in appello (non acquisizione di atti relativi alla frequentazione della zona di Passoscuro); 3) diniego dell'attenuante della particolare tenuità; 4) errata esclusione della recidiva e vizi nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione come ricettazione, in quanto la ricorrente è stata trovata alla guida del veicolo provento di furto e non ha fornito una spiegazione attendibile sull'origine del possesso. Ha giudicato legittimo il diniego della rinnovazione dell'istruttoria in appello, essendo tale rimedio eccezionale e non necessario per decidere allo stato degli atti, e ha osservato che la sola frequentazione della zona non avrebbe escluso che il furto sia stato commesso da altri (proprietario si era accorto del furto dopo tre giorni). L'attenuante della particolare tenuità è stata esclusa sia per il valore del bene sia per la capacità a delinquere della Sandri (pluripregiudicata), coerentemente con la giurisprudenza consolidata; la recidiva specifica è stata legittimamente applicata e la pena confermata, prossima ai minimi edittali. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Impiegato per rilevare che il ricorso di cassazione si discosta dai parametri di ammissibilità delle motivazioni di legittimità e quindi è inammissibile
art. 648 cod. pen.
Interpretato in senso consolidato: la ricettazione può configurarsi quando chi è trovato in disponibilità della refurtiva non fornisca una spiegazione attendibile sull'origine del bene; tale omissione è rivelatrice della volontà di occultamento e della mala fede
art. 133 cod. pen.
Usato per valutare l'eventuale attenuante della particolare tenuità: il valore del bene è condizione preliminare; se non è particolarmente lieve l'attenuante va esclusa; vanno valutati anche elementi soggettivi (capacità a delinquere)
art. 616 cod. proc. pen.
Riferito quale base normativa per la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa
Massime di principio
- La mera disponibilità di un bene provento di furto, senza una spiegazione plausibile sull'origine, può integrare il reato di ricettazione; non è richiesto che l'imputato provi l'origine, ma che fornisca una spiegazione attendibile
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura eccezionale e discrezionale: va disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere sulla base degli atti già acquisiti
- L'attenuante della particolare tenuità richiede che il valore del bene sia effettivamente lieve; se il bene non è di modesto valore l'attenuante è esclusa e possono rilevare elementi soggettivi negativi (es. recidiva, capacità a delinquere)
- La recidiva specifica può essere applicata quando emergono precedenti condanne per reati dello stesso tipo, incidendo sul trattamento sanzionatorio
- In cassazione, ricorsi che non rispettano i parametri di cui all'art. 606 c.p.p. possono essere dichiarati inammissibili e determinare condanne alle spese e somme a titolo di ammende
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