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Ordinanza

Ordinanza n. 1390/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento l’ottemperanza della Sentenza del TAR per il Piemonte – Torino, sez. III, n. 300 del 17 febbraio 2026. Con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi anche ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., tenuto conto della condotta generale di parte Resistente.

Giustizia amministrativa202600626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR per il Piemonte - Torino, Sez. III, n. 300 del 17 febbraio 2026, della cui ottemperanza è stata chiesta l'esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza indicata. Il TAR ha rilevato che il ricorso risultava notificato, da un lato, mediante PEC a un indirizzo non rinvenibile negli elenchi IPA o INI-PEC e, dall'altro, mediante posta, ma con deposito della sola ricevuta di spedizione e non della ricevuta di consegna. Poiché le parti resistenti non si sono costituite, il Collegio ha ritenuto necessario verificare la corretta instaurazione del contraddittorio prima di procedere alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato alla parte ricorrente di depositare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la ricevuta di consegna della notificazione a mezzo posta oppure un atto di notificazione a mezzo PEC indirizzato a un indirizzo risultante dai registri IPA o INI-PEC. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026. Non è stata adottata una decisione sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    La parte ricorrente ne ha chiesto l'applicazione ai fini della liquidazione delle spese, in considerazione della condotta della parte resistente; il provvedimento non decide tuttavia tale richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando la regolare instaurazione del contraddittorio non risulta comprovata, il giudice può assegnare al ricorrente un termine perentorio per depositare la ricevuta di consegna della notificazione postale oppure per rinnovare la notificazione tramite PEC a un indirizzo risultante dai registri ufficiali IPA o INI-PEC.
  • La verifica della validità delle notificazioni e della corretta instaurazione del contraddittorio deve precedere la decisione sulla domanda di ottemperanza, anche quando le parti resistenti non si siano costituite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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