Sentenza del 23/12/2016 n. 7320 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Beneficiario associazione sportiva - Spese di pubblicità - Presunzione assoluta di legge - Effettiva attività promozionale - Non sussiste - Deducibilità integrale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i corrispettivi versati a un'associazione sportiva, entro il limite annuo di 200.000 euro, dovessero essere automaticamente qualificati come spese di pubblicità ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e quindi integralmente dedotti. Tuttavia, non sono stati prodotti i contratti di sponsorizzazione, né è stata dimostrata l'effettiva destinazione delle somme alla promozione dell'immagine e dell'attività dello sponsor. Inoltre, non è stata provata l'esecuzione da parte dell'associazione di una concreta attività promozionale.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. La presunzione legale prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 consente di qualificare i corrispettivi entro il limite di 200.000 euro come spese di pubblicità, ma non elimina la necessità di dimostrare l'esistenza della sponsorizzazione, la sua finalità promozionale e l'effettiva attività svolta dal beneficiario. In assenza di contratti e di prove concrete, non è stata riconosciuta la deducibilità integrale delle somme.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
I corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore, tra l'altro, di associazioni sportive non superiori all'importo annuo di 200.000 euro costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità".
La norma introduce una presunzione legale, qualificando tali corrispettivi come spese di pubblicità entro il limite previsto. La presunzione, tuttavia, presuppone che vi sia una reale sponsorizzazione con finalità promozionale e non dispensa il contribuente dal provare l'effettività dell'operazione e dell'attività promozionale svolta.
IRES - disciplina della deducibilità delle spese di pubblicità
La deduzione fiscale richiede che la spesa sia effettiva, inerente e documentata. La qualificazione legale della somma come spesa di pubblicità non comporta automaticamente la deducibilità quando manchino la prova del contratto, del pagamento collegato alla sponsorizzazione e della concreta promozione dell'immagine dello sponsor.
Massime di principio
- La presunzione legale sulla natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni sportive non è sufficiente, da sola, a garantire la deduzione fiscale: devono essere provate l'esistenza e l'effettività dell'operazione.
- È opportuno conservare e produrre il contratto di sponsorizzazione, le fatture, le ricevute dei pagamenti e ogni documento che descriva le prestazioni promozionali concordate.
- Il beneficiario deve aver svolto una concreta attività promozionale, come l'esposizione di striscioni, loghi, divise sponsorizzate, annunci o altre forme verificabili di pubblicità.
- Il limite annuo di 200.000 euro riguarda la presunzione di qualificazione come spesa pubblicitaria, ma non rende automaticamente deducibile qualsiasi pagamento effettuato a un'associazione sportiva.
- In assenza di prova dell'attività promozionale o quando la sponsorizzazione appare meramente formale, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità, anche se l'importo rientra nel limite normativo.
Testo integrale
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