Sentenza del 23/12/2016 n. 7318 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Giudicato esterno - Medesima situazione giuridica - Premessa logica indispensabile - Preclusione al riesame - Anche per finalità diverse - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha ritenuto precluso l'esame del punto già accertato e definitivamente risolto in un precedente giudizio tra le stesse parti, in quanto fondato sulla medesima situazione giuridica. Il giudicato esterno è stato quindi applicato anche d'ufficio e il riesame della questione è stato escluso. Dal testo non risultano il dispositivo specifico, l'esito formale del ricorso né l'identità della parte vittoriosa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia del giudicato esterno nel processo tributario. Il principio affermato è che, quando due giudizi tra le stesse parti derivano dal medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale e una precedente sentenza è passata in giudicato, l'accertamento contenuto in tale decisione su una situazione giuridica o su una questione di fatto o di diritto costituente premessa logica indispensabile della decisione non può essere nuovamente esaminato. La preclusione opera anche se il secondo giudizio ha finalità o oggetto diversi rispetto al primo.
Norme richiamate
Principio del giudicato esterno nel processo tributario
Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Una decisione passata in giudicato può impedire il riesame di una questione già definitivamente accertata, anche se le parti non ne sollevano espressamente l'eccezione.
Principio della preclusione per identità della situazione giuridica
L'accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse.
Il giudicato non si limita alla parte formalmente dispositiva della sentenza, ma comprende anche gli accertamenti necessari che ne costituiscono il presupposto logico indispensabile, purché vi sia identità sostanziale del rapporto giuridico e delle parti.
Massime di principio
- Prima di riesaminare una questione in un nuovo giudizio occorre verificare se esista una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti relativa al medesimo rapporto giuridico.
- Il giudicato può operare anche quando il nuovo ricorso ha un oggetto o una finalità diversa, se la decisione richiede di riesaminare una premessa logica già definita.
- Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio dal giudice in qualsiasi fase e grado del processo.
- La preclusione riguarda gli accertamenti realmente indispensabili alla precedente decisione, non ogni considerazione marginale o meramente incidentale contenuta nella sentenza.
- In una situazione analoga, è essenziale confrontare parti, rapporto giuridico, periodo o titolo controverso e contenuto della precedente decisione per stabilire se la nuova domanda sia incompatibile con il giudicato.
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