Sentenza del 23/12/2016 n. 9237 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di fermo amministrativo collegato a una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica, deducendo la nullità o inesistenza dell'atto, la prescrizione del credito tributario e l'insufficienza della motivazione. In appello ha contestato anche la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che la notifica effettuata tramite posta elettronica certificata fosse valida o, comunque, sanata dalla costituzione delle controparti. Equitalia Sud ha eccepito la tardività del ricorso, la legittimità del fermo, l'insussistenza della prescrizione e la non applicabilità dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza della CTP di Roma è stata confermata. La Commissione ha ritenuto inesistente la notifica del ricorso effettuata tramite PEC, poiché all'epoca il processo tributario telematico non era ancora operativo presso gli uffici giudiziari tributari di Roma e del Lazio. L'inesistenza della notificazione è stata qualificata come insanabile e, non essendo stato validamente notificato il ricorso, questo è stato considerato non proposto ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente inammissibilità. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 20, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso è proposto mediante notifica alle parti...
La valida notificazione del ricorso è necessaria per considerarlo proposto. In assenza di una notificazione giuridicamente valida, il ricorso è trattato come non proposto e dichiarato inammissibile.
Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
L'utilizzo delle notificazioni telematiche nel processo tributario è subordinato alle modalità e alle regole tecniche stabilite dalla normativa attuativa.
D.M. n. 163/2013, art. 3, comma 3
La disciplina delle regole tecniche del processo tributario telematico è demandata a specifici decreti dirigenziali, con applicazione progressiva sul territorio nazionale.
Art. 12, comma 3, d.lgs. n. 156/2015
La decorrenza e le modalità di applicazione delle notificazioni telematiche nel processo tributario sono collegate ai decreti attuativi previsti dalla disciplina tecnica.
Legge n. 53/1994
Secondo la decisione, le disposizioni sulle notificazioni telematiche previste da tale legge, applicabili al processo civile, non erano direttamente applicabili al processo tributario.
Cass. n. 17941/2016
La notifica tramite PEC del ricorso tributario era considerata inesistente nei processi celebrati presso commissioni non ancora incluse nel regime operativo del processo tributario telematico.
Cass. Sezioni Unite n. 14916/2016
L'inesistenza della notificazione costituisce un vizio radicale e insanabile, distinto dalla semplice nullità.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre verificare, per la data e per il luogo del giudizio, se il processo tributario telematico e le relative regole tecniche fossero effettivamente operative. La sola disponibilità della PEC non rende automaticamente valida la notificazione.
- Quando una modalità di notifica non è prevista o autorizzata dal regime processuale applicabile, la notificazione può essere qualificata come inesistente e non semplicemente nulla.
- L'inesistenza della notifica non è normalmente sanata dalla costituzione della controparte; tuttavia, la possibilità di sanatoria dipende dalla qualificazione del vizio e dalla normativa vigente nel periodo interessato.
- Una notifica invalida del ricorso introduttivo può comportare che il ricorso sia considerato non proposto e quindi dichiarato inammissibile, senza esame delle contestazioni sostanziali come prescrizione, nullità della cartella o illegittimità del fermo.
- Per valutare casi analoghi è essenziale controllare la normativa temporalmente applicabile, i decreti di attivazione territoriale e la giurisprudenza vigente alla data della notifica, poiché la disciplina del processo tributario telematico è stata introdotta progressivamente.
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