Sentenza del 23/12/2016 n. 2261 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Raddoppio dei termini per la notificazione in caso di individuazione di reato e conseguente denuncia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo l'inapplicabilità del raddoppio dei termini per la notificazione in assenza dei presupposti per la denuncia penale. La questione riguarda, in particolare, se fosse sufficiente la rilevazione di un possibile reato da parte del pubblico ufficiale per far scattare l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 361 c.p. e, conseguentemente, il raddoppio dei termini di accertamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta ed è stato riconosciuto il sussistere del raddoppio dei termini. Ai fini dell'obbligo di denuncia non è necessaria la certezza dell'esistenza del reato, né un vero e proprio dubbio qualificato, ma è sufficiente che il fatto presenti il cosiddetto "fumus" di reato, ossia che sia astrattamente riconducibile a una fattispecie penalmente rilevante. La denuncia all'Autorità giudiziaria costituisce quindi presupposto sufficiente per l'estensione dei termini di notificazione dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 361 del codice penale
Obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale
L'obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale ravvisa nel fatto il fumus di un reato. Non occorre la certezza dell'illecito né la sua definitiva qualificazione penale, purché i fatti siano riconducibili, anche in termini astratti, a una fattispecie criminosa.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando, sulla base degli elementi raccolti, l'Amministrazione ravvisa fatti astrattamente riconducibili a un reato e presenta conseguentemente denuncia all'Autorità giudiziaria.
- La denuncia penale non richiede che il reato sia già provato: è sufficiente un fumus di rilevanza penale, fermo restando che la contestazione può riguardare l'assenza di una concreta riconducibilità dei fatti a una fattispecie criminosa.
- La mera denuncia non dovrebbe essere considerata automaticamente sufficiente se risulta del tutto generica, pretestuosa o priva di un collegamento effettivo tra i fatti accertati e il reato ipotizzato.
- In situazioni analoghe è quindi necessario verificare sia la tempestività e l'effettiva presentazione della denuncia, sia la presenza di elementi oggettivi che rendano plausibile l'ipotesi di reato.
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