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Sentenza

Sentenza del 23/12/2016 n. 2262 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento di fatture per operazioni inesistenti ricevute da società estere - Necessità che l'Ufficio fondi l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta non adeguatamente provata. I ritardi nei pagamenti e il cambiamento della banca utilizzata per i bonifici sono stati considerati elementi attinenti ai rapporti interni tra imprenditori, non sufficienti, da soli, a dimostrare l'inesistenza delle operazioni. L'accertamento deve quindi essere fondato su presunzioni dotate congiuntamente dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha ritenuto inesistenti alcune operazioni documentate da fatture emesse da società estere, fondando l'accertamento principalmente sui ritardi nei pagamenti e sul fatto che le ultime fatture fossero state pagate, dopo circa due anni, tramite una banca estera diversa da quella utilizzata in precedenza. Il contribuente ha contestato la sufficienza di tali elementi, sostenendo che l'accertamento non fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. La regolarità formale della contabilità, da sola, non è sufficiente a dimostrare l'effettività delle operazioni, ma l'Ufficio deve comunque fornire elementi presuntivi qualificati.

Norme richiamate

  • Principio generale in materia di prova presuntiva tributaria

    "presunzioni gravi, precise e concordanti"

    L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su presunzioni, ma gli elementi indiziari devono essere concretamente idonei, univoci e convergenti nel dimostrare l'inesistenza delle operazioni. La sola anomalia nei pagamenti non soddisfa necessariamente tali requisiti.

  • Regole sulla prova delle operazioni inesistenti

    La regolarità formale delle scritture contabili e delle fatture non costituisce prova definitiva dell'effettività delle operazioni, ma la loro contestazione richiede comunque elementi probatori o presuntivi sufficientemente qualificati da parte dell'Ufficio.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare l'inesistenza con elementi gravi, precisi e concordanti; non bastano anomalie isolate o meri sospetti.
  • La contabilità formalmente regolare non protegge automaticamente il contribuente, ma costituisce un elemento difensivo che deve essere valutato insieme agli altri dati del caso.
  • Ritardi nei pagamenti, modifiche delle modalità di pagamento o utilizzo di conti bancari diversi possono essere indizi, ma normalmente non dimostrano da soli l'inesistenza dell'operazione.
  • Gli elementi relativi ai rapporti commerciali interni tra le parti devono essere accompagnati da ulteriori circostanze oggettive, come l'assenza di consegne, l'inadeguatezza economica dell'operazione o l'inconsistenza dell'operatore estero.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se l'Ufficio abbia fornito una pluralità di indizi convergenti e se il contribuente abbia documentato concretamente la realtà delle operazioni, non limitandosi alla mera esibizione delle fatture.

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