Cassazione Civile, Ordinanza n. 15277/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una lunga vicenda di rapporti economici tra un imprenditore e il Comune di Sassari, originati da un contratto di appalto per lo smaltimento rifiuti e da un successivo contenzioso sul corrispettivo. Dopo una condanna di primo grado a favore dell'imprenditore, il Comune pagò quanto dovuto in esecuzione della sentenza; la decisione fu però riformata in appello e il Comune ottenne poi la restituzione di quanto versato, senza riuscire tuttavia a recuperarlo esecutivamente. In questo contesto, il Comune agì in revocatoria ex art. 2901 c.c. contro una serie di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore nel tempo: due vendite con riserva di usufrutto a favore della convivente e della figlia, due successive cessioni/donazioni di usufrutto, un ulteriore trasferimento immobiliare alla convivente e, infine, una donazione del 2014 a favore dell'ex coniuge e dei figli. Il Tribunale accolse solo la revocatoria dell'atto del 15 aprile 2014; la Corte d'appello, invece, ritenne simulati i due atti di vendita del 2000 e 2003 e inefficaci in revocatoria gli atti del 2010, rigettando però la revocatoria dell'atto del 2014, qualificato come atto a titolo oneroso. Le ricorrenti principali censuravano la valutazione degli indizi e della prova della simulazione e della fraudolenza, sostenendo l'insufficienza degli elementi valorizzati dai giudici di merito e la mancata prova della participatio fraudis del terzo. Il Comune, con ricorso incidentale, contestava invece la qualificazione a titolo oneroso dell'atto del 15 aprile 2014, deducendo una violazione delle norme sull'interpretazione del contratto: il testo dell'atto e degli accordi di separazione non prevedeva alcuna controprestazione in favore dei figli, né obblighi di mantenimento nei loro confronti, e la clausola di rinuncia alla collazione sarebbe stata incoerente con un atto davvero oneroso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e il ricorso adesivo del disponente, ritenendo che le censure mirassero in sostanza a una rivalutazione del materiale indiziario e della ricostruzione fattuale, attività preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il ricorso incidentale del Comune, rilevando che la Corte d'appello aveva violato i criteri legali di interpretazione negoziale nel qualificare come oneroso l'atto del 15 aprile 2014: il testo dell'atto non conteneva alcuna controprestazione per il trasferimento della nuda proprietà ai figli, l'accordo di separazione giustificava come integrale liquidazione soltanto la costituzione dell'usufrutto in favore dell'ex coniuge, e la clausola di rinuncia alla collazione deponeva in senso opposto alla natura onerosa del trasferimento. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, limitatamente all'appello dei figli del disponente, per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta simulazione dei due atti di vendita; la Corte di merito aveva ritenuto la simulazione sulla base di indizi, ma la censura in cassazione è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del fatto.
invocato in tema di riparto dell'onere della prova sia per la simulazione sia per l'azione revocatoria; la Corte ha escluso che le doglianze potessero tradursi in una nuova valutazione delle prove.
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito.
richiamato per contestare l'uso delle presunzioni; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura perché tendeva a sostituire una lettura alternativa degli indizi.
norma posta a base della domanda revocatoria; la Corte ha distinto tra atti a titolo gratuito e atti onerosi, affermando che per questi ultimi occorre verificare la partecipatio fraudis del terzo e che la qualificazione dell'atto va compiuta secondo i criteri di interpretazione negoziale.
richiamato dal Comune per sostenere l'erronea interpretazione dell'atto del 15 aprile 2014; la Corte ha affermato che il primo criterio interpretativo è quello letterale e che il testo non supportava la natura onerosa del trasferimento ai figli.
richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione complessiva dell'atto e dell'accordo di separazione; la Corte ha ritenuto che la lettura sistematica confermasse l'assenza di una controprestazione per i figli.
la Corte ha ritenuto che la qualificazione onerosa dell'atto rendesse inutile e quindi incoerente la clausola di rinuncia alla collazione, in violazione del canone di interpretazione utile del contratto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o degli indizi: la ricostruzione del fatto e il giudizio sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartengono al giudice di merito e sono insindacabili se logicamente motivate.
- Nell'azione revocatoria, la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito deve essere effettuata sulla base del contenuto effettivo del negozio e dei canoni legali di interpretazione; non è ammissibile attribuire al trasferimento una controprestazione non risultante dal testo negoziale.
- Se un trasferimento immobiliare è inserito in un accordo di separazione, può essere ritenuto oneroso solo nei limiti in cui risulti effettivamente eseguito in adempimento di obblighi di mantenimento o di altre prestazioni dovute; in mancanza di tali obblighi, l'attribuzione ai figli non è automaticamente onerosa.
- La presenza di clausole accessorie coerenti con un trasferimento gratuito, come la rinuncia alla collazione, è elemento interpretativo incompatibile con una diversa qualificazione del negozio come vendita o atto oneroso.
- Per gli atti a titolo oneroso impugnati in revocatoria, la prova della partecipazione fraudolenta del terzo assume rilievo centrale; per gli atti gratuiti, invece, la tutela del creditore è più ampia.
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