Cassazione Civile, Ordinanza n. 15524/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza presso una società, l’Ufficio aveva accertato irregolarità negli acquisti intracomunitari per omessa indicazione di alcuni dati relativi ai costi di trasporto addebitati in fattura e per omessa o tardiva presentazione di alcuni modelli Intra 2 negli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010. L’Agenzia delle entrate aveva irrogato sanzioni. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. In appello l’Ufficio aveva insistito solo sulle sanzioni relative agli obblighi di cui all’art. 50, comma 6, d.P.R. n. 331/1993, mentre aveva prestato acquiescenza alle statuizioni sulle violazioni contabili. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello erariale, ma aveva rideterminato le sanzioni applicando il cumulo giuridico. Con il ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria ha denunciato: 1) violazione dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 471/1997; 2) violazione dell’art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente applicato il cumulo giuridico, mentre la fattispecie imponeva il cumulo materiale, perché la disposizione sanzionatoria prevedeva espressamente la sanzione per ciascun elenco intrastat irregolare, senza spazio per il meccanismo generale del cumulo giuridico. Nelle more la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018, ma l’Ufficio aveva negato l’accesso per insufficienza del versamento e aveva chiesto la decisione della lite.
La decisione
La Corte ha accolto unitariamente i due motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto definitivo l’accertamento della natura non meramente formale delle violazioni, e ha affermato che la norma sanzionatoria relativa agli elenchi Intra 2 punisce l’omessa, tardiva o irregolare presentazione "per ciascuno" degli elenchi, con importo fisso per singolo elenco, salvo le riduzioni o l’esclusione espressamente previste per la presentazione tardiva entro trenta giorni o per la correzione dei dati mancanti/inesatti. Poiché nel caso concreto non ricorrevano tali ipotesi, doveva applicarsi il cumulo materiale e non il cumulo giuridico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50, comma 6, d.P.R. n. 331/1993
"L'omessa presentazione degli elenchi ... ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi"
La disposizione sanziona ogni singolo elenco Intra 2 irregolare; il riferimento a "ciascuno di essi" esclude, in assenza delle specifiche ipotesi di riduzione o esclusione, l’applicazione del cumulo giuridico.
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
È la norma evocata dalla ricorrente come disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni relative agli elenchi intrastat.
art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997
La Corte esclude l’applicazione del cumulo giuridico, ritenendo che la fattispecie sia regolata dalla specifica previsione sanzionatoria per singolo elenco.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato insieme all’art. 6, comma 5-bis, per distinguere tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997
La Corte lo utilizza per ribadire che solo le violazioni meramente formali, prive di pregiudizio per il controllo, non sono punibili.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, le violazioni vanno distinte in sostanziali, formali e meramente formali; soltanto le ultime sono non punibili, perché prive di offensività e inidonee, ex ante, a pregiudicare l’attività di controllo.
- Quando una norma sanzionatoria stabilisce una sanzione "per ciascuno" degli adempimenti omessi o irregolari, la regola speciale prevale sul cumulo giuridico di cui all’art. 12 d.lgs. n. 472/1997, imponendo il cumulo materiale.
- Se la fattispecie non ricade nelle ipotesi tipizzate di presentazione tardiva sanabile o di correzione dei dati mancanti o inesatti, la sanzione va applicata secondo il dato letterale della norma speciale, senza riduzioni ulteriori non previste.
- L’accertamento sulla natura non meramente formale della violazione, se non impugnato dalla parte interessata, diviene definitivo e non può essere rimesso in discussione nel successivo scrutinio della sola questione sanzionatoria.
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