Cassazione Penale, Ordinanza n. 17977/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito per la violazione contestata e la confisca del veicolo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida dopo la revoca della patente con reiterazione nel biennio di una precedente violazione. I motivi dedotti erano quattro: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo l'assenza di prova adeguata della precedente violazione amministrativa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato accertamento dell'intervenuta revoca della patente, assumendo che il giudice non avesse verificato correttamente la situazione abilitativa; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; 4) contestazione della confisca del veicolo, lamentando che fosse stata disposta nonostante la mancanza di proprietà in capo all'imputato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché reiterativo di censure già esaminate e disattese con motivazione logica; il secondo aspecifico e non confrontato con il principio per cui spetta all'imputato dimostrare di essere titolare di patente valida; il terzo infondato quanto al diniego delle attenuanti e manifestamente infondato quanto al trattamento sanzionatorio; il quarto infondato sia perché la nozione di appartenenza del veicolo rilevante ai fini della confisca è anche sostanziale, sia perché il mezzo risultava comunque cointestato e, in ogni caso, l'imputato non avrebbe avuto interesse a dolersi della confisca se non proprietario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
Norma incriminatrice applicata per la guida in violazione della disciplina sulla patente, con rilevanza della recidiva nel biennio e delle conseguenze sanzionatorie e accessorie.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Utilizzato come criterio per la commisurazione della pena e per giustificare il richiamo alla pessima biografia penale dell'imputato.
Richiamato in relazione alla confisca e alla nozione sostanziale di appartenenza del bene confiscabile.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente o con patente inefficace, ai fini della recidiva nel biennio non è indispensabile produrre una formale attestazione documentale della definitività del precedente illecito amministrativo: è sufficiente un minimo di prova dell'avvenuto accertamento, se l'imputato non allega elementi contrari.
- L'onere di contestare efficacemente la prova della pregressa violazione o della situazione abilitativa grava sull'imputato; in mancanza di specifiche allegazioni difensive, l'accertamento amministrativo può ritenersi sufficiente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza uno o pochi elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analizzare singolarmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se è sorretta da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Ai fini della confisca del veicolo, la nozione di appartenenza non coincide necessariamente con la sola proprietà formale o con l'intestazione nei registri, ma può comprendere un effettivo e concreto dominio sul bene, anche tramite possesso o detenzione non occasionali.
- L'imputato può dolersi della confisca solo se è titolare di un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; in difetto di tale interesse, la doglianza è inammissibile per carenza di interesse.
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