Sentenza del 23/09/2020 n. 2685 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Fabbricati strumentali - Locazione - Assoggettamento all'Iva - Violazione del principio di alternatività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello dell'Agenzia è stato accolto. La Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'art. 40, co. 1-bis, DPR 131/1986, secondo cui le locazioni di immobili strumentali sono soggette all'imposta proporzionale di registro ancorché assoggettate a IVA. È stato quindi dichiarato legittimo l'avviso di liquidazione. Spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione per mancato versamento dell'imposta di registro su un contratto di locazione di immobili strumentali già assoggettato a IVA. Il ricorrente deduceva la violazione del principio di alternatività previsto dall'art. 40 DPR 131/1986, sostenendo che la soggezione a IVA escluderebbe l'assoggettamento all'imposta di registro.
Norme richiamate
art. 40, co. 1-bis, DPR 131/1986
“sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto”
La norma è interpretata nel senso che l'assoggettamento a IVA non esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro per le locazioni di immobili strumentali; le due imposizioni possono coesistere perché perseguono finalità diverse.
art. 10, co. 1, n. 8, DPR 633/1972
Individua le locazioni di immobili strumentali rilevanti ai fini IVA; la Corte prende atto che tali locazioni possono essere soggette a IVA ma ciò non impedisce l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 40 co.1-bis.
art. 5, Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986 (lett. a-bis)
Stabilisce l'aliquota dell'1% applicabile alla registrazione proporzionale dei contratti di locazione di immobili strumentali; la disposizione è richiamata per determinare la misura dell'imposta di registro dovuta.
Massime di principio
- La soggezione a IVA di una locazione di immobile strumentale non esclude automaticamente l'obbligo di imposta di registro: l'art. 40 co.1-bis consente la coesistenza delle due imposte.
- Il principio di 'alternatività' tra IVA e imposta di registro non è assoluto: può essere superato quando le imposte perseguono finalità distinte e riguardano aspetti diversi della fattispecie imponibile.
- In contenziosi simili è difficile ottenere l'esclusione dell'imposta di registro argomentando soltanto sulla base della soggezione a IVA; risulta più efficace verificare eventuali specifiche esenzioni o profili formali/procedurali nell'atto di registrazione.
- Prima di proporre ricorso, conviene controllare la normativa tariffaria (aliquote e modalità di calcolo) e valutare alternative di impugnazione (vizi formali dell'avviso, errori di calcolo, prescrizione) anziché fondarsi esclusivamente sul contrasto con le regole IVA o con la normativa comunitaria.
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