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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36156/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como per bancarotta fraudolenta. La ricorrente donna deduceva, in sintesi, l'erroneità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la questione della sua posizione come mera 'testa di legno' non sarebbe stata adeguatamente valutata. Il ricorrente uomo deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta qualità di amministratore di fatto; (2) vizio di motivazione sulla responsabilità, riproponendo censure di fatto già respinte in appello; (3) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, tema che non risultava devoluto al giudice di appello. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, in parte, non specifici o meramente reiterativi di doglianze già respinte, e in parte nuovi e non dedotti in appello, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Le questioni non devolute con specificità al giudice di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi di rilievo officioso o di impossibilità di deduzione precedente.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte integra aspecificità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili questioni che non siano state devolute al giudice di appello con la necessaria specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le stesse censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La funzione del motivo di ricorso è quella di una critica argomentata alla decisione impugnata; la semplice reiterazione di doglianze di merito o di fatto, priva di correlazione con la ratio decidendi, non soddisfa il requisito di specificità.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di un tema non trattato in appello, come l'elemento soggettivo o una diversa qualificazione del ruolo dell'imputato, comporta l'inammissibilità del motivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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