Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25136/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva confermato la condanna per danneggiamento aggravato e aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dal diritto di far assumere la testimonianza del tenente Pagnano. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'audizione del teste costituiva la "condizione" del rito abbreviato condizionato e che il difensore aveva comunque provveduto a citarlo per l'udienza (il teste non comparve per impedimento lavorativo), dimostrando la diligenza della difesa

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale aveva errato nel dichiarare la decadenza del diritto del ricorrente alla testimonianza unicamente in base alla mancata citazione del teste e, di fatto, nel revocare l'ammissione del rito abbreviato condizionato. Il giudice di legittimità ha chiarito che, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., il vincolo del rito abbreviato condizionato attiene all'ammissione dell'integrazione probatoria e non all'effettiva assunzione della prova; la mancata citazione non comporta automaticamente decadenza, spettando al giudice verificare la rilevanza della prova e l'opportunità di differire l'audizione o procedere a integrazioni istruttorie

Norme richiamate

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Il vincolo del rito abbreviato "condizionato" riguarda l'ammissione delle integrazioni probatorie e non l'effettiva assunzione della prova; l'ammissione si intende assolta con l'instaurazione del rito e l'ammissione delle prove richieste, e non perde efficacia se la prova non viene poi concretamente assunta per motivi successivi

  • art. 422 cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo di poteri integrativi del giudice: conferma i poteri istruttori del giudice nell'acquisizione e integrazione delle prove per garantire completezza dell'accertamento

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Evidenziato tra le norme che attribuiscono al giudice poteri di integrazione istruttoria a tutela dell'affidabilità del processo

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la funzione pubblica delle prove e i poteri del giudice nell'istruzione del processo

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamata come esempio di norme che attribuiscono al giudice poteri per acquisire elementi probatori utili all'accertamento

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamata per motivare lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; indica la forma procedurale adottata nel giudizio

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Principio che l'ammissione del rito condizionato attiene alla ammissione dell'integrazione probatoria e non all'effettiva assunzione delle prove; l'atto di ammissione non perde efficacia per vicende successive

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 43876 del 07/10/2014

    Distinzione tra mancata citazione e rinuncia consapevole alla testimonianza: la rinuncia legittima la definizione del processo senza l'assunzione del teste

  • Giurisprudenza: orientamenti contrastanti (Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020; Sez. 6, n. 2324 del 07/01/2015; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017; Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018; Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020)

    Giurisprudenza alternata sulla conseguenza della mancata citazione del teste: si è affermato sia che essa comporta decadenza per violazione di termini perentori, sia che non automaticamente comporta decadenza e che il giudice deve valutare rilevanza della prova e il possibile ritardo nella decisione; la Cassazione ricompatta l'orientamento favorevole ad una valutazione giudiziale di rilevanza e opportunità

Massime di principio

  • L'ammissione del rito abbreviato "condizionato" si considera adempiuta con l'instaurazione del rito e l'ammissione delle prove richieste, non con la sola effettiva assunzione della prova in aula
  • La mancata citazione del teste non determina automaticamente la decadenza della parte dal diritto alla prova: spetta al giudice valutare la rilevanza della testimonianza e l'incidenza di un eventuale rinvio sulla tempestività della decisione
  • La rinuncia consapevole e documentabile alla testimonianza differisce dalla mera omissione di citazione: la prima legittima la definizione del processo senza la prova, la seconda impone al giudice un'analisi sulla rilevanza e, se necessario, l'adozione di misure istruttorie alternative o il differimento dell'udienza
  • Il giudice ha il dovere di bilanciare l'interesse processuale delle parti con la funzione pubblica delle prove finalizzata alla completezza e all'affidabilità dell'accertamento
  • La revoca del rito abbreviato condizionato per il solo motivo della mancata comparizione o mancata citazione del teste è illegittima: l'eventuale soluzione è la valutazione della rilevanza o il rinvio per integrazione istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.