Sentenza n. 4674/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento adottato in data 17.02.2020 dal Ministero dell'Interno (nr. -OMISSIS-), notificato in data 27.05.2020, con cui veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma I, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91; nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su due denunce per fatti connessi a manifestazioni sindacali
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2015 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L'Amministrazione, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva respinto l'istanza ritenendo non coincidente l'interesse pubblico con quello del richiedente, in ragione di due denunce del 2014 per diversi reati, tra cui violenza privata, minaccia, invasione di terreni ed edifici, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamento e arbitraria invasione di aziende agricole o industriali. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e insufficiente motivazione, evidenziando che i fatti riguardavano due vicende connesse a manifestazioni sindacali per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e che il procedimento penale si era concluso con un'ordinanza di archiviazione del 11 marzo 2015.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ribadito che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa, volta a valutare l'opportunità dell'inserimento definitivo dell'istante nella comunità nazionale; tale discrezionalità, tuttavia, deve essere esercitata mediante un'adeguata istruttoria e una motivazione concreta, non potendo tradursi in arbitrio. È stato ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo al difetto di motivazione. Il diniego non aveva adeguatamente valutato il contesto e l'effettivo disvalore dei fatti, consistenti in un'azione collettiva di picchettaggio svolta nell'esercizio di attività sindacale, in un contenzioso lavoristico ed extrapenale, senza che fosse impedito ai dipendenti l'accesso al luogo di lavoro e senza accertati profili penalmente rilevanti. Pur potendo anche una mera notizia di reato, indipendentemente dall'esito penale, essere considerata quale fatto storico nella valutazione amministrativa, l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare le concrete circostanze della condotta e motivare perché esse denotassero una refrattarietà alle regole di convivenza civile o una propensione a violare la legge. Il comportamento, rimasto privo di conseguenze penali e riconducibile alla tutela di diritti sindacali costituzionalmente garantiti, non poteva essere automaticamente assunto quale indice di inidoneità all'integrazione o di pericolosità sociale. Il provvedimento è stato quindi annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative, e l'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, oggetto di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione.
Invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego; la censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del motivo relativo al difetto di motivazione.
Prevede la comunicazione dei motivi ostativi, effettuata nel procedimento prima dell'adozione del diniego.
artt. 35-40 Cost.
Riconoscono e tutelano i diritti dei lavoratori e la libertà sindacale, nel cui esercizio il Collegio ha ricondotto la condotta oggetto della valutazione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, ma il relativo diniego deve essere sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione concreta, coerente e non arbitraria, sindacabile per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta o difetto di motivazione.
- Una notizia di reato può essere valutata dall'Amministrazione anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, come fatto storico autonomamente rilevante; tuttavia, l'Amministrazione deve esaminare le concrete circostanze della condotta e spiegare perché esse rivelino un'effettiva inidoneità all'inserimento nella comunità nazionale.
- La partecipazione a un'azione collettiva di picchettaggio connessa all'esercizio del diritto di sciopero o della libertà sindacale, in assenza di specifiche condotte individuali di violenza o minaccia e di accertati profili penalmente rilevanti, non può essere automaticamente considerata indice di pericolosità sociale o di propensione alla violazione delle regole di convivenza civile ai fini del diniego della cittadinanza.
- L'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non consente di qualificare come contrario al sistema valoriale dell'ordinamento un comportamento riconducibile, per le sue concrete modalità, alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti.
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