Cassazione Civile, Ordinanza n. 01207/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
Nel giudizio di scioglimento di una comunione ereditaria tra fratelli, il ricorrente aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione di uno degli immobili facenti parte della massa comune. I giudici di merito avevano negato il rimborso rilevando che tali spese erano state eseguite sull'immobile già adibito ad abitazione del ricorrente e poi effettivamente attribuitogli in sede di divisione, ritenendo quindi insussistente una spesa sostenuta nell'interesse comune. Con il ricorso per cassazione il condividente censurava tale impostazione, sostenendo che il diritto al rimborso discendeva comunque dal fatto oggettivo di avere anticipato, durante lo stato di indivisione, spese di manutenzione su un bene della comunione, indipendentemente dal successivo esito divisorio e dalla destinazione del cespite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi di ricorso. Ha affermato che il coerede che abbia sostenuto spese o apportato miglioramenti al bene ereditario non può pretendere l'indennità prevista per il possessore di buona fede ex art. 1150 c.c., ma ha diritto al rimborso delle spese fatte per la cosa comune, poiché i miglioramenti ricadono sull'intera massa ereditaria e si riflettono poi nella divisione secondo il principio nominalistico. Ha inoltre precisato che, nel giudizio di divisione di un bene non comodamente divisibile, le migliorie devono essere considerate nella stima del bene e nella determinazione delle quote e dei conguagli. È stata quindi esclusa la correttezza della ratio decisoria della corte territoriale, secondo cui il rimborso avrebbe alterato l'equilibrio divisionale a danno dell'altro condividente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
non è applicabile al coerede che abbia eseguito miglioramenti sul bene ereditario posseduto, perché la disciplina riguarda il terzo possessore di buona fede; al coerede spetta invece il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune
principio di accessione
le migliorie apportate da uno dei condividenti entrano a far parte del bene comune e devono essere valorizzate ai fini della stima, delle quote e dei conguagli
principio nominalistico
in sede di divisione, l'apporto e le spese si ripartiscono tra i condividenti secondo il valore nominale rilevante al momento dell'attribuzione
Massime di principio
- Il coerede che sostenga spese di manutenzione o apporti miglioramenti a un bene dell'asse ereditario in stato di indivisione non può chiedere l'indennità prevista per il possessore di buona fede, ma solo il rimborso delle spese effettuate per la cosa comune.
- In sede di divisione ereditaria, le migliorie apportate da uno dei condividenti si imputano alla massa ereditaria per effetto dell'accessione e devono essere considerate nella stima del bene, nella determinazione delle quote e nella liquidazione dei conguagli.
- Ai fini del diritto al rimborso è irrilevante che l'immobile fosse nel possesso esclusivo del coerede che ha sostenuto la spesa oppure in compossesso, poiché ciò che conta è che la spesa abbia riguardato un bene della comunione.
- Non sussiste un ingiusto arricchimento o depauperamento quando il valore attribuito al bene in divisione rifletta effettivamente lo stato del bene, comprensivo delle migliorie o del degrado intervenuti.
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