Cassazione Penale, Ordinanza n. 26741/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché generico e non correlato alle argomentazioni della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto da un imputato, condannato in appello per rapina impropria, e lamentava un difetto di motivazione sulla affermazione di responsabilità, richiamando in modo generico l'elemento oggettivo del reato; censurava inoltre il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che il motivo non specificava il tipo di vizio dedotto e non si confrontava concretamente con la motivazione della Corte d'appello, limitandosi ad affermazioni astratte e di principio, senza indicare puntualmente gli errori della decisione impugnata.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come disposto nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile quando sia meramente assertivo o astratto e non instauri un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La specificità del motivo va valutata anche in relazione alla complessità della sentenza censurata: non è sufficiente una critica generica, occorre indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e i passaggi motivazionali contestati.
- Le doglianze sulla responsabilità penale e sul trattamento sanzionatorio devono essere sviluppate con riferimenti concreti alla sentenza di merito; la mera denuncia di un difetto di motivazione, non accompagnata da argomentazioni specifiche, non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente sopporta le conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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