Cassazione Penale, Sentenza n. 2609/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Salvadorini, legale rappresentante di una cooperativa immobiliare, è indagato per corruzione quale privato corruttore in concorso con il funzionario comunale Marco Nencioni. Si contesta che, in cambio di valutazioni favorevoli sulle stime di terreni comunali, sarebbero stati promessi a Nencioni incarichi professionali. Il GIP di Livorno aveva imposto a Salvadorini il divieto di esercitare attività d'impresa e professionale nel settore immobiliare per un anno; il ricorrente ha fatto appello contestando: a) la insufficiente motivazione circa la gravità indiziaria (sostiene che le prove sono isolate e spiegabili in altro modo, che la presunta promessa di incarichi deriva da terzi e non è stata concretizzata, che i contatti sono giustificati dalla complessità dell'affare e che le frasi intercettate non dimostrano illeciti); b) l'assenza di elementi a fondamento del pericolo di reiterazione (episodicità, incensuratezza, misura già adottata su Nencioni, distanza temporale); c) la mancanza di motivazione sull'adeguatezza della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi su gravità indiziaria non siano ammissibili perché si limitano a contestare il significato di singoli elementi investigativi senza mettere in discussione la completezza o la coerenza della motivazione. Ha valorizzato le intercettazioni nelle quali Nencioni dimostra di essere consapevole dell'errore delle stime e di poterne modificare i valori, considerandole elementi probatori forti e conciliabili con l'ipotesi di patto corruttivo. Sulla questione del pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto logico il ragionamento del Tribunale, anche alla luce delle affermazioni del ricorrente circa l'esistenza di altre fonti informative nel Comune. Quanto all'adeguatezza della misura, pur riconoscendo l'assenza di motivazione esplicita, la Corte ha escluso l'ammissibilità del relativo motivo per mancanza di interesse concreto del ricorrente a rimuovere il pregiudizio, trattandosi della misura meno invasiva. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata in riferimento al tipo di impugnazione esperita (appello avverso provvedimento cautelare del GIP); utilizzata come cornice procedurale dell'impugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il requisito dell'interesse processuale all'impugnazione deve essere concreto: per contestare l'adeguatezza della misura il ricorrente doveva dimostrare l'effettivo pregiudizio e motivare perché una misura meno invasiva sarebbe stata idonea; la generica censura è inammissibile.
Norma invocata per la condanna alle spese di giudizio a carico del ricorrente, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per la gravità indiziaria il giudice valorizza l'insieme e la coerenza delle emergenze probatorie: contestare singoli elementi non è sufficiente se non si mette in discussione la completezza o la coerenza della motivazione.
- Le intercettazioni che mostrano consapevolezza della manifesta erroneità di atti tecnici e la disponibilità a modificarli sono elementi forti, concatenabili logicamente con l'ipotesi corruttiva.
- Per dimostrare l'assenza di pericolo di reiterazione è importante fornire elementi specifici che contrastino la prognosi del giudice (p.es. documentare l'assenza di altre fonti informative interne o l'isolamento dell'episodio); mere affermazioni generiche non sono persuasive.
- Sul punto dell'adeguatezza della misura cautelare, la mancata motivazione del provvedimento può non essere decisiva se il ricorrente non dimostra interesse concreto e non indica in modo specifico misure alternative meno invasive e perché sarebbero adeguate.
- In sede di impugnazione è strategico non limitarsi a negare singoli fatti ma articolare una critica complessiva alla logica probatoria o presentare elementi nuovi che incidano sulla valutazione della gravità indiziaria o del pericolo di reiterazione.
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