Cassazione Penale, Ordinanza n. 36496/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era fondato su motivi non consentiti dal rito concordato sulla pena con rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza del 3 marzo 2025 della Corte d'appello di Bologna. Dal testo emerge che il ricorrente aveva definito la causa con un rito concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità; nonostante ciò, ha proposto ricorso per ragioni non consentite da quel rito. La Corte di cassazione rileva quindi che il gravame è stato articolato su censure precluse dal patteggiamento o rito concordato, sicché non può essere esaminato nel merito.
Norme richiamate
Il ricorso è precluso quando si fonda su ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena, che comporta rinuncia ai motivi sulla responsabilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel rito concordato sulla pena, la rinuncia ai motivi sulla responsabilità limita l'oggetto delle successive impugnazioni, rendendo inammissibili le censure che investono profili preclusi dall'accordo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce ragioni incompatibili con la scelta del rito e con la correlata rinuncia ai motivi non consentiti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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