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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18692/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione notificava nel 2014 un'intimazione di pagamento fondata su una cartella relativa a IRPEF e CSSN per l'anno d'imposta 1997. Il contribuente impugnava l'atto deducendo l'illegittimità della cartella presupposta e, di riflesso, dell'intimazione. I giudici tributari di primo e secondo grado accoglievano il ricorso del contribuente, ritenendo invalida la notificazione della cartella per mancanza della raccomandata informativa e rilevando anche che non risultava allegato l'avviso di accertamento presupposto. L'agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, trattandosi di notifica eseguita direttamente ai sensi di tale norma e avvenuta a mani di familiare convivente, non era necessaria alcuna raccomandata di comunicazione dell'avvenuta notificazione; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la questione relativa alla mancata allegazione/notifica dell'avviso di accertamento presupposto non sarebbe stata mai devoluta al giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la notifica della cartella, eseguita direttamente dall'agente della riscossione ex art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, mediante invio di plico raccomandato, è regolata dalle norme del servizio postale ordinario e non dalla legge n. 890/1982; pertanto, la consegna del plico a persona diversa dal destinatario, come un familiare convivente, perfeziona la notificazione, salvo querela di falso diretta a dimostrare l'assoluta estraneità del sottoscrittore alla sfera personale o familiare del destinatario, senza necessità di ulteriore raccomandata informativa. Ha inoltre osservato che non risultava contestata la mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, sicché tale profilo era irrilevante. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione, mediante plico raccomandato, è regolata dalle disposizioni sul servizio postale ordinario e non richiede l'invio di una raccomandata informativa aggiuntiva quando il plico sia consegnato a persona diversa dal destinatario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per ultrapetizione è stata ritenuta fondata perché la questione dell'avviso di accertamento presupposto non risultava devoluta nel giudizio di merito.

  • art. 330 c.p.c.

    È richiamato per la disciplina della notificazione del ricorso per cassazione nel processo tributario, in combinato con l'ultrattività dell'elezione di domicilio o della residenza indicata in primo grado.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'indicazione della residenza, sede o domicilio effettuata nel primo grado conserva efficacia anche in appello se la parte non si costituisce o non rinnova indicazioni diverse.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 si perfeziona anche se il plico è consegnato a un familiare convivente, salvo prova rigorosa dell'estraneità del consegnatario alla sfera personale o familiare del destinatario, da fornirsi mediante querela di falso.
  • Quando la notifica della cartella avviene secondo la disciplina del servizio postale ordinario, non è necessaria l'ulteriore raccomandata informativa prevista per altre forme di notificazione.
  • In sede di legittimità, è inammissibile o comunque infondata la censura che pretenda di introdurre un profilo non devoluto nei gradi di merito: il giudice non può pronunciarsi su una questione non dedotta, salvo che essa risulti rilevabile d'ufficio.
  • Nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione può validamente avvenire presso il difensore o il domicilio indicato nel primo grado, se la parte non si è costituita in appello o non ha modificato le indicazioni originarie.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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