Cassazione Penale, Sentenza n. 32291/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due provvedimenti: 1) ordinanza del 20.10.2022 della Corte d'appello di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, l'istanza di ricusazione proposta dall'imputato contro il GUP; 2) ordinanza del 25.11.2022 della stessa Corte che ha dichiarato ex officio l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 41 c.p.p. avverso l'ordinanza del 20.10.2022, per trasmissione del ricorso a indirizzi PEC ritenuti non validi. Il ricorrente denunciava: abnormità del provvedimento del 25.11.2022 per errore di fatto (sostenendo di aver inviato il ricorso anche ad un indirizzo PEC tra quelli indicati dal provvedimento DIGSIA), antinomia tra art. 591 c.p.p. e art. 24, dl. n. 137/2020, e, con riferimento all'ordinanza del 20.10.2022, violazione di legge e vizio di motivazione nella decisione sulla ricusazione del giudice.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Quanto all'ordinanza del 25.11.2022, la Corte di legittimità ha ritenuto corretto l'applicazione dell'art. 24, comma 6-sexies e 6-septies, dl. n. 137/2020: il ricorso era stato trasmesso a PEC non comprese nell'elenco indicato dal provvedimento direttoriale e, per le cause specifiche previste dalla disciplina emergenziale, il giudice che ha emesso il provvedimento deve rilevarne l'inammissibilità anche d'ufficio. Quanto al ricorso per cassazione ex art. 41 c.p.p. avverso l'ordinanza del 20.10.2022, è stato dichiarato inammissibile per tardività: il termine di 15 giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso di deposito è spirato il 4 novembre 2022 e il ricorso è stato proposto il 5 novembre 2022. Per tali esiti il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 24, commi 6-sexies e 6-septies
il caso che l'atto di impugnazione sia trasmesso "a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati"
La sanzione di inammissibilità opera quando l'atto sia inviato a PEC non comprese nell'elenco allegato al provvedimento direttoriale; per tali cause specifiche il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato può e deve rilevare l'inammissibilità anche d'ufficio (deroga alla competenza ordinaria prevista dall'art. 591 c.p.p.).
codice di procedura penale, art. 591, co. 2
attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di dichiarare l'inammissibilità
La competenza ordinaria spetta al giudice 'ad quem', ma la disciplina emergenziale (art. 24 d.l. 137/2020) ha previsto una deroga per alcune cause tecniche di inammissibilità, attribuendo al giudice del provvedimento impugnato il potere di rilevarle.
codice di procedura penale, art. 41
ricorso per cassazione contro ordinanze e provvedimenti previsti dal codice
Norma che consente il ricorso per cassazione avverso determinate ordinanze (qui: ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità della ricusazione).
codice di procedura penale, art. 585, co. 1 lett. a) e co. 2 lett. a)
termine di quindici giorni per proporre impugnazione per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio
Il termine di 15 giorni per proporre cassazione contro l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità della ricusazione decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito; va applicata la regola generale sul computo dei termini.
codice di procedura penale, art. 172, co. 4
salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno
Nel calcolo del termine di impugnazione non si computa il giorno iniziale; applicazione che ha portato a ritenere spirato il termine il 4 novembre 2022.
codice di procedura penale, art. 616
regole sulla condanna alle spese del procedimento
In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; qui, inoltre, è disposta la somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per il principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione non esclude la colpa del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La trasmissione telematica degli atti a PEC non comprese nell'elenco ufficiale indicato dal direttore DIGSIA può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020; il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato può rilevare tale inammissibilità d'ufficio.
- La deroga prevista dalla normativa emergenziale attribuisce al giudice del provvedimento impugnato il potere di dichiarare inammissibile l'atto per cause tecniche legate al deposito telematico, senza violare il riparto di competenze ordinario.
- Il termine per proporre ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in camera di consiglio è di 15 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito; nel computo si esclude il giorno iniziale ai sensi dell'art. 172 c.p.p.
- Se il ricorso è tardivo, le eventuali irregolarità formali nel deposito telematico (es. mancato inoltro a un indirizzo PEC) diventano irrilevanti rispetto alla decadenza temporale.
- Per qualificare un provvedimento come 'abnorme' occorre dimostrare che esso determina la stasi del procedimento o risulti completamente avulso dal sistema processuale; un esercizio irregolare di un potere riconosciuto non è automaticamente abnorme.
- In caso di inammissibilità manifesta del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma a titolo di ammenda se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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