Cassazione Penale, Sentenza n. 33249/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna sulla base del mandato d'arresto europeo: il ricorrente contestava la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità e, più in generale, l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori prodotti dall'autorità richiedente (dichiarazioni di teste autointeressati, dichiarazioni contraddittorie e presunta esclusione del contributo del ricorrente dai fatti dalle dichiarazioni della persona offesa). Si deduceva altresì violazione di norme procedurali e costituzionali invocate dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il mandato d'arresto, anteriore alla riforma del 2021, rispettasse i requisiti previsti dalla previgente disciplina (art. 17, comma 4, legge 69/2005) in quanto forniva un compendio indiziario sufficientemente dettagliato e suggestivo circa il coinvolgimento del ricorrente nell'aggressione e nel reclutamento. La Corte ha escluso una valutazione atomistica degli elementi probatori osservando la coerenza complessiva delle dichiarazioni e ha affermato che il requisito della doppia incriminabilità è soddisfatto. Per effetto di ciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6 comma 4 lett. a)
Norma richiamata nel motivo di ricorso; nel testo della sentenza non è specificata la fonte normativa completa, né si rileva accoglimento della doglianza relativa a tale disposizione
art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005 n. 69
presupposto per la consegna, l'esistenza di 'gravi indizi di colpevolezza'
Il requisito dei 'gravi indizi di colpevolezza' va inteso, secondo la giurisprudenza richiamata, non come elevata probabilità di colpevolezza ma come esistenza di un compendio indiziario seriamente evocativo del fatto-reato; richiede che lo Stato emittente specifichi nel mandato le fonti di prova e allegazioni fattuali puntuali
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per le modalità di trattazione del ricorso (modalità speciali previste per la trattazione in periodo emergenziale)
art. 111 Costituzione
Richiamata dal ricorrente in relazione a garanzie processuali; la Corte non ha ritenuto fondata la dedotta violazione costituzionale alla luce della valutazione di ammissibilità del ricorso
Dispositivo applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per i mandati d'arresto europei emessi prima della riforma del 2021 il requisito dei 'gravi indizi di colpevolezza' non implica una prova prossima alla certezza, ma la presenza di un compendio indiziario che, nel suo insieme, risulti seriamente evocativo del reato.
- Ai fini della riconoscibilità del requisito indiziario lo Stato emittente deve fornire nel mandato e nella documentazione allegata indicazioni descrittive e fonti di prova sufficientemente puntuali; la mera lamentela sull'insufficienza degli elementi richiede di mostrare l'assenza di tali allegazioni puntuali.
- Il controllo della Corte nazionale non deve scadere in una valutazione di merito atomistica degli elementi probatori: le dichiarazioni possono essere valutate nella loro coerenza complessiva e non singolarmente per annullare il quadro indiziario.
- La contestazione della doppia incriminabilità va valutata rispetto alla sostanza della partecipazione al reato nei due ordinamenti; profili di partecipazione consapevole e qualificata rilevano per la sussistenza della doppia incriminabilità.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile contro decisioni di consegna, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi delle norme processuali applicabili.
- Dopo la riforma del giugno 2021 la portata dei requisiti richiesti per il mandato d'arresto europeo è cambiata: occorre verificare la disciplina vigente al tempo di emissione del mandato per determinare i criteri di valutazione
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