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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33927/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un conto corrente intestato alla società poi ricorrente. Quest'ultima ha contestato, in più gradi, la validità della notificazione del decreto, sostenendo che fosse inesistente o comunque inefficace perché: mancava il numero della raccomandata sull'avviso di ricevimento; non era stato perfezionato il deposito postale per mancato inoltro della comunicazione di avvenuto deposito; la notifica non sarebbe avvenuta entro il termine di legge; la busta riportava in modo illeggibile il nome del destinatario; vi sarebbe stata altresì una violazione delle formalità postali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, l'inesistenza della notificazione ex art. 140 c.p.c. e chiedendo anche la rimessione alle Sezioni Unite sul momento perfezionativo della notifica. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che la censura mirasse a un riesame di merito delle modalità notificatorie e richiamando la giurisprudenza sulla prova del perfezionamento della notifica postale. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., denunciando un errore di fatto revocatorio, che sarebbe consistito nell'avere la Corte supposto l'esistenza di un'ulteriore raccomandata informativa, fatto asseritamente mai emerso dagli atti e mai oggetto di discussione. La società intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva decisiva, relativa ad atti interni al giudizio di legittimità, su un fatto non discusso e non oggetto di valutazione; nel caso concreto, la precedente decisione di cassazione non si era pronunciata nel merito sulla validità della notifica ex art. 140 c.p.c., ma aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a sollecitare un riesame dei fatti. Non essendovi stata una decisione fondata sulla supposta esistenza dell'ulteriore raccomandata, mancavano i presupposti dell'errore revocatorio. Di conseguenza è stata respinta anche l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    l'inefficacia del decreto ingiuntivo può essere fatta valere solo in caso di omessa notifica o di notifica inesistente; se la notifica è solo nulla, il rimedio è l'opposizione ex art. 645 c.p.c. o l'opposizione tardiva ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 140 c.p.c.

    la notifica si perfeziona secondo la sequenza prevista dalla norma, con deposito della copia presso la casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente escluso l'inesistenza della notifica.

  • L. n. 890 del 1982, art. 8

    in tema di notifica a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria, in funzione di tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost., comma 2

    richiamato a sostegno dell'esigenza di interpretare la disciplina della notificazione in modo conforme al giusto processo.

  • art. 645 c.p.c.

    indicato come rimedio esperibile in caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva decisiva, non una rivalutazione del merito o degli atti già discussi.

  • artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, autonomamente incidenti sulla decisione impugnata.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, in modo percepibilmente errato e senza che quel fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la critica che, sotto la veste dell'errore percettivo, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o delle modalità di notificazione già contestate nel merito.
  • L'errore revocatorio sulla sentenza di cassazione deve essere autonomo e riferirsi ad atti interni al giudizio di legittimità; se il vizio attiene a materiale documentale che avrebbe dovuto essere valutato nei gradi di merito, il rimedio non è la revocazione della decisione di legittimità.
  • In tema di notificazione del decreto ingiuntivo, l'inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c. è configurabile solo in caso di omessa notifica o di notifica inesistente, mentre le irregolarità che determinano mera nullità devono essere fatte valere con l'opposizione ordinaria o, se ne ricorrono i presupposti, con l'opposizione tardiva.
  • Per la notifica eseguita con le forme dell'art. 140 c.p.c. e del servizio postale, la prova del perfezionamento non può fondarsi sulla sola spedizione della raccomandata informativa, essendo necessario il riscontro documentale previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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