Cassazione Penale, Sentenza n. 24385/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Benevento del 09/02/2023 che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il provvedimento del 16/12/2022. Il ricorrente sosteneva che la societa' Fallimento Edil Sud fosse un terzo di buona fede: non avrebbe avuto vantaggi dal reato ipotizzato a carico di Malgieri Angelo (trattandosi di condotta omissiva riferibile ad altra persona giuridica e relativa a un'annualita' antecedente o successiva alla costituzione della societa'), la societa' sarebbe distinta dalla persona giuridica direttamente interessata dal reato, e non vi sarebbero indici della disponibilita' dei beni sequestrati in capo a Malgieri (che era solo amministratore e non socio). Si deduceva altresi' errore di qualificazione giuridica e individuazione dei beni sequestrabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il sindacato di cassazione sulle ordinanze di sequestro e' limitato a profili di violazione di legge e che non e' ammessa una rivalutazione del merito o degli apprezzamenti probatori del tribunale; la motivazione del tribunale del riesame, che aveva ritenuto la Edil Sud srl un 'mero schermo' impiegato dall'indagato (stessa struttura, stessa manodopera, riversamento di risorse proprie, coincidenza temporale della costituzione con il periodo di consumazione del reato), e' stata ritenuta coerente e non viziata da illegge. Percio' il ricorso e' inammissibile, il ricorrente e' condannato alle spese processuali, al pagamento della somma equitativa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione alle sole violazioni di legge nelle impugnazioni contro ordinanze in materia di sequestro; include errores in iudicando e iudicando tali da costituire violazione di legge.
Consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente anche sul patrimonio di una persona giuridica che sia un mero schermo/alter ego dell'indagato, quando la societa' non abbia autonomia e costituisca il tramite per l'aggredimento dei profitti del reato.
Richiamato come norma di riferimento per l'ipotesi di reato da cui e' derivato il sequestro; la misura cautelare e' stata disposta in relazione all'ipotesi prevista da tale disposizione.
Prevede che il ricorrente inammissibile sia condannato al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha imposto tale onere al ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione all'erogazione di somme alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato che, non essendo provata colpa grave nella determinazione dell'inammissibilita', fosse comunque opportuno disporre un importo equitativo (euro 3.000,00).
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle ordinanze di sequestro e' limitato a questioni di diritto; non e' luogo per rinnovare la valutazione probatoria o il merito delle conclusioni del giudice di merito.
- Per ottenere il dissequestro a favore di un terzo che sostiene di essere di buona fede occorrono fatti chiari e incontestabili che dimostrino l'assenza di qualsiasi collegamento economico o di disponibilita' dei beni in capo all'indagato; mere argomentazioni alternative non bastano in sede di Cassazione.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo' essere disposto anche sul patrimonio di una societa' se emergono elementi che la qualificano come mero schermo o alter ego dell'indagato (coincidenza di struttura, risorse, manodopera, temporalita' della costituzione, riversamento di fondi).
- In fase di impugnazione e' fondamentale contestare vizi di diritto ben individuati: la ricostruzione alternativa dei fatti o la diversa interpretazione degli indizi costituiscono tipicamente motivo di inammissibilita'.
- Chi propone ricorso che venga dichiarato inammissibile espone se stesso al pagamento delle spese processuali e, a norma di legge e di prassi giurisprudenziale, a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende); va quindi valutata con cautela la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima del deposito.
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