Cassazione Penale, Sentenza n. 8941/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per diffamazione a seguito dell'invio di un esposto indirizzato al Presidente del Tribunale di Potenza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza e al Presidente dell'Ordine degli Agronomi di Potenza, con il quale De Trana criticava l'operato dell'Avv. Demma (diffide inoltrate da quest'ultimo rispetto ai lavori della commissione presieduta da De Trana per la determinazione delle indennità di esproprio), qualificando le diffide come tentativo di interferire sul lavoro della commissione e come ingiuste e strumentali
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Il Collegio ha ritenuto che la condotta sia scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica: l'invio dell'esposto all'Ordine degli Avvocati rientra nella causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. volto a ottenere il controllo disciplinare; inoltre le espressioni erano dirette all'operato e non alla persona, erano pertinenti, non volgari e funzionali all'oggetto dell'esposto; il fatto materiale (l'invio di diffide da parte di Demma) non è stato contestato come falso; l'interesse pubblico invocato dalla sentenza impugnata è stato ritenuto irrilevante nel contesto di critica disciplinare
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Norma penalistica contestata in primo grado; la Corte ha valutato la sussistenza della materialità e dell'offensività delle frasi e ha escluso la configurabilità del reato alla luce della scriminante del diritto di critica
art. 51 cod. pen. (causa di giustificazione - esercizio del diritto di critica)
La Corte ha richiamato l'art. 51 come fondamento della scriminante: l'invio di un esposto ad un organo disciplinare per segnalare condotte professionali rientra nell'esercizio del diritto di critica e giustifica la condotta, purché pertinenti e non gratuiti attacchi personali
art. 21 d.P.R. 327/2021 (norma citata in relazione alla nomina della commissione)
Riferimento normativo contestuale relativo alla commissione chiamata a determinare le indennità di esproprio; utilizzato nel ricostruire il contesto fattuale ma non decisivo ai fini della qualificazione penale della condotta
Massime di principio
- L'invio di un esposto rivolto all'Ordine professionale o ad altro organo competente per valutazioni disciplinari è in linea di principio tutelato dal diritto di critica e può scriminare l'ipotesi di diffamazione, purché le critiche siano pertinenti e funzionali all'oggetto della segnalazione
- Nella valutazione della continenza del linguaggio, toni duri o aspri non sono automaticamente diffamatori: è necessario valutare il contesto, la pertinenza e la proporzione rispetto al fatto denunciato
- La critica su fatti effettivamente avvenuti (es. l'invio di diffide) è maggiormente protetta; le interpretazioni e i giudizi di valore tratti da tali fatti rientrano nell'ambito delle opinioni e non sono valutabili in termini di verità/falsità alla stregua di fatti materiali
- L'interesse pubblico è un parametro rilevante nel diritto di cronaca o nella critica politica, ma è meno pertinente quando la critica è esercitata nell'ambito di un procedimento disciplinare; qui prevale la funzione di controllo dell'ordine professionale
- Se l'esposto è inviato anche ad altri destinatari rispetto all'Ordine, occorre comunque considerare la finalità complessiva e il contesto per stabilire se sussiste la scriminante: la mera comunicazione ad altri destinatari non esclude automaticamente la tutela, ma può richiedere un esame più attento dei toni e degli effetti della comunicazione
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