Cassazione Penale, Sentenza n. 35441/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 2/05/2025 applicativa degli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, contestando l'uso dei precedenti (un unico precedente del 2013 per furto in abitazione e un procedimento pendente per un fatto di dieci anni fa) come giustificazione per la custodia; deduce inoltre la carenza di motivazione sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e sull'inidoneità di misure meno afflittive, anche considerata l'assoluta impossibilità motoria dell'indagato in conseguenza di un grave incidente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso si concentri solo sui precedenti trascurando la gravità e le modalità del fatto accertato: sono stati sequestrati 170 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 2 kg di hashish in panetti, 9 kg di marijuana già suddivisa in dosi, nonché 4 bilancini e materiale per il confezionamento, elementi indicativi di elevata capacità criminale, disponibilità di canali di fornitura e rete di smercio idonea a giustificare il concreto e attuale pericolo di reiterazione. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la finalità di profitto e la condizione di difficoltà economica e personale dell'indagato, oltre al fatto che il reato è stato commesso nonostante la sua immobilità. Per questi motivi la misura cautelare è stata ritenuta proporzionata, adeguata e necessaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il reato di cui all'art. 73 (illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti) è stato considerato concretamente configurato in ragione dei quantitativi e dell'organizzazione del materiale sequestrato; la gravità del fatto è stata ritenuta idonea a giustificare la misura cautelare per il pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- La gravità e le modalità del fatto (quantitativi rilevanti, sostanze già suddivise in dosi, bilancini e materiale per il confezionamento) possono da sole fondare il pericolo concreto e attuale di reiterazione, giustificando misure cautelari anche se i precedenti del ricorrente sono datati o non strettamente omogenei.
- Precedenti per reati contro il patrimonio possono assumere rilievo se interpretati come indici di una permanente finalità di profitto, specie in contesti in cui l'attività illecita sembra collegata a motivazioni economiche.
- La condizione personale dell'indagato (es. impossibilità motoria) non esclude automaticamente la custodia cautelare se vi sono elementi che attestano comunque la capacità di delinquere o l'esistenza di reti e canali in grado di consentire l'attività criminosa.
- Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario contestare in modo specifico e motivato la valutazione del giudice sui requisiti della necessità, proporzionalità e attualità del pericolo di reiterazione, offrendo elementi concreti alternativi (es. prova di legami familiari/stabili, attività lavorativa lecita, impossibilità materiale di reiterare) e dimostrando l'insufficienza delle valutazioni probatorie adottate dal giudice.
- I ricorsi generici che si limitano a contestare singoli profili senza affrontare nel complesso la valutazione dei presupposti cautelari rischiano l'inammissibilità o la reiezione per manifesta infondatezza.
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