Cassazione Penale, Ordinanza n. 33447/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza. Dalla motivazione emerge che il diniego era fondato sull'assenza di elementi idonei a dimostrare che, sin dalla consumazione del primo reato associativo, fosse stata programmata anche la successiva condotta criminosa, almeno nelle linee generali richieste dall'art. 81, comma 2, c.p. La Corte ha valorizzato la notevole distanza temporale tra i fatti (oltre quindici anni), il periodo di detenzione intermedio, la diversità dei reati-fine e dei capi e concorrenti dei due sodalizi criminali. Il ricorrente ha censurato tale valutazione, ma le doglianze sono state ritenute generiche e dirette a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio già valutato dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sul diniego della continuazione e inidonee le doglianze a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso un unico disegno criminoso per la mancanza di programmazione originaria, la lunga distanza temporale, la detenzione intermedia e la diversità dei reati e dei sodalizi coinvolti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"lines generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen."
La continuazione richiede che i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso già programmato, almeno nelle linee generali, sin dal primo fatto.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, non è sufficiente la mera serialità dei fatti o la loro affinità astratta: occorre la prova di una programmazione originaria, almeno nelle linee generali, che abbracci anche i reati successivi.
- La notevole distanza temporale tra i reati, specie se accompagnata da un intervallo detentivo, dalla diversità dei reati-fine e dall'appartenenza a sodalizi differenti, può escludere il medesimo disegno criminoso e indicare autonome risoluzioni criminose.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio se la motivazione del giudice dell'esecuzione non è manifestamente illogica.
- Le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, sono generiche e rendono il ricorso inammissibile.
Come è indicizzato
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