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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03130/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per truffa aggravata, censurando in tre motivi la qualificazione della circostanza aggravante: deduceva violazione di legge per la mancata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, c.p. in luogo di quella ritenuta ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 5, c.p., richiamata dall'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, attuale terzo comma, c.p.; contestava inoltre la stessa applicazione dell'aggravante della minorata difesa; infine lamentava vizio di motivazione per travisamento dei fatti, sostenendo che non fosse stata correttamente accertata la esclusiva disponibilità della Postepay e, conseguentemente, la sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e comunque inammissibili perché miravano a ottenere una diversa valutazione del merito, senza indicare specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza della minorata difesa sia una quaestio facti rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre osservato che la sentenza di appello aveva adeguatamente spiegato, in fatto e in diritto, perché nel caso concreto dovesse ritenersi integrata la condizione di minorata difesa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La configurabilità dell'aggravante della minorata difesa costituisce una quaestio facti rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
  • In cassazione non è consentito proporre una mera rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge o di vizio motivazionale, se non si allegano specifici travisamenti di emergenze processuali decisive.
  • Il travisamento dei fatti è deducibile solo quando il ricorrente individui in modo puntuale gli atti o le risultanze processuali asseritamente travisati e spieghi la loro decisività, non essendo sufficiente opporre una lettura alternativa del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata

Testo integrale

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