Cassazione Penale, Ordinanza n. 21419/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La sentenza precisa che, nel giudizio di appello, l'imputato aveva richiesto il concordato sulla pena, rinunciando ai motivi di impugnazione, ma insistendo sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva e sulla rideterminazione della pena, anche in ragione dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono invece proponibili doglianze sui motivi rinunciati né sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché nel caso concreto il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena, la censura sul mancato proscioglimento è stata ritenuta preclusa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente il concordato sulla pena in appello; la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e impedisce di dedurre in cassazione questioni rinunciate.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione quando l'imputato abbia aderito al concordato in appello rinunciando ai motivi.
Norma richiamata nel testo per il concordato in appello; il riferimento è sostanzialmente sovrapponibile all'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato sulla pena in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che investono la validità della scelta negoziale della parte, il consenso del Procuratore generale o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena produce una preclusione processuale che impedisce di devolvere al giudice di legittimità questioni ormai non più oggetto del devolutum.
- La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è incompatibile con il giudizio di concordato in appello, poiché il giudice non è tenuto a motivare su profili estranei all'oggetto residuo della cognizione.
- L'adesione al concordato in appello ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all'impugnazione, anche rispetto a questioni rilevabili d'ufficio.
Come è indicizzato
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