Cassazione Penale, Ordinanza n. 37041/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'omessa allegazione al verbale di accertamento del tasso alcolemico del libretto di omologazione dell'etilometro e la mancata prova positiva del regolare funzionamento dello strumento; 2) ulteriori censure, sempre in tema di validità dell'accertamento alcolimetrico, ritenute dai giudici di legittimità manifestamente infondate o inammissibili; 3) la contestazione dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, prospettata come rivalutazione di fatto del materiale probatorio; 4) la doglianza sulla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, ritenuta obbligatoria nel caso di sinistro stradale con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati o inammissibili, richiamando il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere del pubblico ministero di dimostrare omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro sorge solo se l'imputato abbia allegato elementi specifici idonei a contestarne il regolare impiego, non essendo sufficiente una mera richiesta di conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione. Ha poi giudicato inammissibile il motivo sull'aggravante perché volto a una non consentita rivisitazione del fatto. Infine ha respinto la censura sulla revoca della patente, ritenendola obbligatoria e conforme al sistema normativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Fattispecie incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, posta a base della condanna confermata in appello.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Prevede l'aggravante e la revoca obbligatoria della patente nel caso di sinistro stradale con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata nella contestazione e nella decisione, in combinazione con la disciplina della guida in stato di ebbrezza aggravata.
art. 379 reg. esec. cod. strada
Disposizione sulle verifiche periodiche dell'etilometro; la prova dell'omologazione e delle verifiche è richiesta solo se l'imputato contesta specificamente l'effettuazione di tali adempimenti.
Disposizione evocata nel confronto sistematico sulla revoca/sospensione della patente, rispetto alla quale la Corte richiama l'autonomia della disciplina dell'art. 186, comma 2-bis.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale evocato nella questione sulla revoca obbligatoria della patente, ritenuta manifestamente infondata.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere del pubblico ministero di dimostrare l'omologazione dell'etilometro e le verifiche periodiche sussiste solo quando l'imputato abbia allegato elementi specifici e idonei a mettere in dubbio la regolarità dell'accertamento; non basta una generica richiesta di esibizione dei dati tecnici dello strumento.
- La censura che, in sede di legittimità, mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio dei giudici di merito è inammissibile quando sollecita una rivalutazione non consentita del compendio probatorio.
- La revoca della patente prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada per il sinistro stradale cagionato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ha natura obbligatoria e non risulta incisa, sul piano della coerenza sistematica, dalle pronunce di illegittimità costituzionale che abbiano riguardato altre disposizioni del codice della strada.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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